Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; judgment becomes final without opposing party acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the lawyer formally withdrew the lawsuit in compliance with statutory requirements. Although the underlying dispute involved unpaid differential payments for private room services, the procedural withdrawal rendered the substantive arguments regarding salary violations moot. Consequently, the lower court's decision became final and binding without needing the hospital's acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391, comma 1 cod. proc. civ.: A formal withdrawal by the lawyer, properly notified to the opposing counsel, extinguishes the litigation and renders the contested judgment final and binding without requiring the counterparty's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13810-2019 proposto da: DI CANDIA LEONARDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 20, presso lo studio dell'avvocato MARCO D'AREZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO PRENCIPE; -ricorrente - contro OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA I.R.C.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIEGI 44, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MORESCHINI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LOZUPONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2098/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 739/2017;
Oggetto RISARCIMENTO RAPPORTO PRIVATO R.G.N.13810/2019 Cron. Rep. Ud.09/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 2098 del 19.11.2018 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di Leonarda Di Candia nei confronti dell’Ospedale Casa sollievo della sofferenza e relativa al pagamento di differenze retributive maturate in relazione ai proventi concernenti le prestazioni rese nelle c.d. camere a pagamento;
2. la Corte distrettuale ha preliminarmente dato atto della sentenza di questa Corte (n. 15509 del 2008), resa tra le stesse parti, che (rigettando il ricorso per cassazione dell’Ospedale) aveva confermato la illegittimità della differenza del trattamento retributivo tra medici addetti ai laboratori di analisi e gli altri professionisti (derivante dall’applicazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 270 del 1987), e, accertato lo svolgimento di attività professionale in favore dei degenti ricoverati in camere riservate, aveva condannato l’Ospedale al pagamento del compenso “per accordo aziendale 29.10.1988 (camere singole) del personale medico” a favore della dottoressa, biologa (e di tutti i laureati biologi, fisici e chimici), sino al dicembre 1995; ha, poi, rilevato che il quadro probatorio acquisito dimostrava che nel periodo successivo (dal 1996, oggetto di causa) non erano state erogate prestazioni professionali in favore di degenti ricoverati in camere riservate in quanto non più presenti, tali tipologie di ricovero, nel nuovo assetto organizzativo dell’Ospedale, e gli emolumenti erogati ex accordo aziendale 29.10.1988 che risultavano a favore di alcuni medici erano riconducibili alle diverse prestazioni rese in regime ambulatoriale);
3. per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’Ospedale; parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dalla parte e dal difensore), notificato a controparte in data 20.12.2023.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2909 cod.civ., ex art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ., avendo, il giudice di appello trascurato la sentenza della Corte di Cassazione che, nel 2008, aveva affermato il principio della esistenza delle c.d. camere a pagamento, ossia dello svolgimento, all’interno della struttura, di attività libero professionale i cui proventi venivano ripartiti in maniera illegittima solo tra il personale medico, accertamento che non poteva essere nuovamente oggetto di riesame.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., contenendo, la sentenza impugnata, affermazioni (circa la previsione, nelle buste paga di alcuni medici, di emolumenti riconducibili all’accordo 29.10.1988) in netto contrasto con le deduzioni contenute nella memoria difensiva di primo grado (e nel ricorso in appello) dell’Ospedale, ove si esponeva che tale riferimento “non può essere riferito in via automatica alle sole prestazioni rese dal personale medico per le camere a pagamento”.3. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., dal difensore munito di mandato speciale ed è stata notificata al difensore della controparte.
4. Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).
5. L’accettazione rileva solo, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nella specie, devono essere liquidate come da dispositivo.
6. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, olt