Italian Supreme Court dismisses appeal regarding agricultural worker re-registration due to procedural errors and improper fact review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Carmen Carnevale's cassation appeal against a lower court ruling that denied her re-registration in the agricultural workers' registry. Carnevale argued that the appellate court violated procedural deadlines and misapplied civil code provisions regarding evidence evaluation. The court dismissed the appeal because the ten-day notification deadline is not absolute and the lower court correctly identified the lack of a defense lawyer, while also ruling that fact-finding errors cannot be challenged at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 435 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 2700 c.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The ten-day deadline for notifying an appeal is not peremptory, and appeals against factual findings are inadmissible unless they fall within strict legal review limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22803-2020 proposto da: CARNEVALE CARMEN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILLA 7, presso lo studio dell'avvocato MANUELA OLIVIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO SPINA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 794/2019 dellaCORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 27/12/2019 R.G.N. 24/2018;
Oggetto Previdenza agricoli R.G.N.22803/2020 Cron. Rep. Ud.25/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.12.2019, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Carmen Carnevale volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli da cui era stata cancellata a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro precorso nell’anno 2010 con l’azienda agricola Macellaro Ciro; che avverso tale pronuncia Carmen Carnevale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 25.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa pronuncia e violazione degli artt. 276 e 277 c.p.c. per non avere la Corte di merito rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS per essere stato notificato oltre il termine di dieci giorni dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 435 c.p.c. e comunque per essere stato proposto oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., essendo stata la sentenza di prime cure notificata presso il domicilio eletto dall’ente previdenziale in prime cure; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per avere la Corte territoriale errato nella valutazione delle risultanze probatorie e, segnatamente, delle deposizioni testimoniali; che, con riguardo al primo motivo, va ribadito che il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 435 c.p.c. all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non è perentorio, di talché la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza dall’impugnazione (così già Cass. n. 21358 del 2010, che si è fatta carico di distinguere la fattispecie della notificazione tardiva rispetto a quella dell’omessa notificazione, su cui Cass.
S.U. n. 20604 del 2008 aveva fondato il dictum impropriamente richiamato nel ricorso per cassazione; nello stesso senso, da ult., v. Cass. nn. 15358 del 2017 e 24034 del 2020); che, sempre con riguardo al primo motivo, va rilevato che i giudici di merito hanno dato atto che la notifica della sentenza di primo grado non è stata effettuata nei confronti del difensore costituito in primo grado, escludendo perciò correttamente l’avvenuta decorrenza del termine breve per l’impugnazione; che, tanto premesso, risulta evidente che il primo motivo di gravame è infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 435 c.p.c. e affatto inammissibile nella parte in cui si duole della violazione dell’art. 325 c.p.c., mancando di ogni confronto con l’anzidetta ratio decidendi; che, sebbene i giudici territoriali non abbiano motivato in ordine alla reiezione della censura concernente la presunta violazione dell’art. 435 c.p.c., soccorre il principio di diritto secondo cui la mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, giacché in tal caso questa Corte, in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2°, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione anche implicitamente assunta (Cass.
S.U. n. 2731 del 2017); che affatto inammissibile è invece il secondo motivo, pretendendo di veicolare, al di là dei riferimenti a presunte violazioni di legge, una critica dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali, che non è in alcun modo consentita in questa sede di legittimità se non nei limiti rigorosi di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel senso attribuitogli da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli succ. conf.; che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, non ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 152 att. c.p.c., non controvertendosi in materia di prestazioni di previdenza e assistenza (cfr.
Cass. n. 16676 del 2020), la ricorrente va senz’altro condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari