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Ordinanza — n. 3063/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it confuses legal violation with factual findings on agricultural worker list cancellation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3063/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rosina Scurria's appeal against the dismissal of her claim for agricultural worker list re-registration inadmissible. Scurria argued that the lower court erred in law by accepting INPS's evidence of a late publication of her cancellation, while INPS contended the procedural timeline was valid. The court ruled that the appellant confused a legal violation with the merit court's factual assessment of the document's timeliness and suitability, which falls outside cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 22 comma 1 d.l. 7/1970; Art. 38 comma 6 d.l. 98/2011: A cassation complaint alleging a violation of law must demonstrate an erroneous legal recognition of the abstract legal facts, not a critique of the merit court's factual evaluation of concrete evidence.

Parole chiave

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agricultural worker lists INPS notification timeliness cassation inadmissibility factual findings review legal violation distinction integrazione nell'assicurazione disoccupazione diritto all'indennità di disoccupazione accertamento dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 22 comma 1 d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970)
conf.); che, sotto altro profilo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22,d.l.
Art. 38 comma 6 d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)
Art. 38 comma 7 d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)
Art. 43 comma 7 d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020)
111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, d.l.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 152 att. c.p.c.
conf.); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che nulla va disposto sulle spese ex art. 152 att. c.p.c., controvertendosi non solo sull’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma altresì sulla sussistenza dell’indebito (così Cass.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2969 c.c
533 / 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno(così, tra le più recenti, Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37974 del 2022
120/2020), può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (così Cass. n. 37974 del 2022 e succ.
Cass. n. 24155 del 2017
Cass. n. 3340 del 2019
Cass. n. 7091 del 2023
Cass. S.U. n. 22232 del 2016
Cass. S.U. n. 17931 del 2013
ex Cass. S.U. n. 17931 del 2013 e succ.
Cass. n. 1292 del 2023
c.p.c., controvertendosi non solo sull’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma altresì sulla sussistenza dell’indebito (così Cass. n. 1292 del 2023, in rel.
Cass. n. 16676 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21709-2020 proposto da: SCURRIA ROSINA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA BONINA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO AQUILONE, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 646/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2019 R.G.N. 691/2017;

Oggetto Cancellazione elenchi lavoratori agricoli R.G.N.21709/2020 Cron. Rep. Ud.25/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.11.2019, la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato decaduta Rosina Scurria dal diritto di chiedere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli relativi all’anno 2009, a seguito della cancellazione dai quali l’INPS le aveva notificato un indebito relativo a prestazioni di disoccupazione erogate nel 2011; che avverso tale pronuncia Rosina Scurria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 25.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1°, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), e 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che l’INPS avesse dato prova dell’avvenuta pubblicazione telematica degli elenchi di variazione recanti la sua cancellazione nei giorni 15.11.2014-10.1.2015, senza considerare che ella aveva contestato sia la tempestività che l’idoneità all’uopo del documento prodotto dall’ente previdenziale all’atto della (tardiva) costituzione in primo grado; che questa Corte ha recentemente chiarito che la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (così Cass. n. 37974 del 2022 e succ. conf.); che, sotto altro profilo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22,d.l. n. 7/1970 ( conv. con l. n. 83 / 1980 ) , per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge n. 533 / 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno(così, tra le più recenti, Cass. n. 17653 del 2020); che, ciò posto, è evidente che l’odierna ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge, intende censurare in questa sede l’idoneità probatoria del documento prodotto dall’INPS in prime cure che i giudici territoriali hanno reputato utile al fine di dimostrare l’avvenuta pubblicazione degli elenchi recanti la cancellazione in suo danno e, conseguentemente, la tardività dell’adito giudiziale;che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019, 7091 del 2023); che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica, pretende in realtà di criticare l'accertamento di fatto in esito al quale il i giudici territoriali hanno ritenuto, come detto, che dalla documentazione depositata dall’INPS in atti si evincesse che la cancellazione dell’odierna ricorrente dagli elenchi era stata oggetto di pubblicazione telematica nel periodo compreso tra il 15.12.2014 e il 10.1.2015; che nemmeno gioverebbe riqualificare il motivo di censura sub speciedi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, dal momento che, anche a voler concedere che il documento in questione possa attingere al rango di fatto (secondario) decisivo, esso è stato espressamente esaminato dai giudici; che non sarebbe invece possibile qualificare il motivo di gravame come volto a contestare la sussistenza stessa della motivazione, ex artt. 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c., concernendo tale ragione di censura un error in procedendo (così Cass.

S.U. n. 22232 del 2016 e succ. conf.) che, ancorché senza l’impiego di formule sacramentali, postula l’univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, all’uopo non bastando argomentare sulla violazione di legge o sulla mancanza o insufficienza della motivazione (arg. ex Cass. S.U. n. 17931 del 2013 e succ. conf.); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che nulla va disposto sulle spese ex art. 152 att. c.p.c., controvertendosi non solo sull’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma altresì sulla sussistenza dell’indebito (così Cass. n. 1292 del 2023, in rel. a Cass.n. 16676 del 2020); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu