Cassation court dismisses appeal regarding agricultural worker list cancellation, ruling statutory decadenza applies regardless of administrative review type.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Assunta Ciuccio's appeal against the lower court's dismissal of her request to be re-inscribed in the agricultural workers' list. The applicant argued that the statute of limitations should not apply to administrative silence resulting from a rejected administrative appeal. The court held that the statutory decadenza is triggered solely by the definitive nature of the cancellation order, independent of the specific administrative review procedure followed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 d.l. n. 7/1970; Art. 17 d.lgs. n. 124/2004: The statutory decadenza for judicial action arises from the definitive nature of the administrative cancellation order, not from the specific procedural path of the administrative review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27003-2020 proposto da: CIUCCIO ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato STANISLAO LUCARELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIOMARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 510/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2020 R.G.N. 3201/2016;
Oggetto Cancellazione elenchi lavoratori agricoli R.G.N.27003/2020 Cron. Rep. Ud.25/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 10.2.2020, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di Assunta Ciuccio volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, da cui era stata cancellata a seguito del disconoscimento di un rapporto di lavoro precorso dal 2003 al 2007; che avverso tale pronuncia Assunta Ciuccio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 25.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di gravame, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), e 17, d.lgs. n. 124/2004, nonché dell’art. 14 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza conseguente al mancato adito giudiziale nel termine di cui all’art. 22, cit., dovesse estendersi anche al silenzio rifiuto formatosi a seguito dell’impugnazione in via amministrativa che fosse avvenuta non già ai sensi dell’art. 11, d.lgs. 375/1993, ma altresì ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 124/2004, come nel caso di specie era accaduto;che, al riguardo, va premesso che l’art. 22, comma 1°, d.l. n. 7/1970, cit., stabilisce che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”; che, nell’interpretare tale disposizione, questa Corte ha da tempo chiarito che l’inosservanza del termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria determina la decadenza sostanziale dell’assicurato (così, tra le più recenti, Cass. nn. 17653 del 2020 e 40780 del 2021); che l’art. 17, d.lgs. n. 124/2004, nel disciplinare le modalità del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro, stabilisce espressamente che, una volta decorso il termine di novanta giornientro il quale il Comitato può pronunciarsi, “il ricorso si intende respinto”; che trattasi di previsione affatto sovrapponibile a quella di cui all’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, specificamente dettato in materia di “ricorsi in materia di accertamento di lavoratori agricoli”, ancorché l’organo competente a pronunciarsi sia laCommissione centrale per la manodopera agricola presso lo SCAU; che, risultando evidente dal dato testuale dell’art. 22, d.l. n. 7/1970, cit., che la decadenza è collegata all’inutile decorso del termine di centoventi giorni dall’adozione di un “provvedimento definitivo”, risulta irrilevante che il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione sia stato proposto, ex art. 11, d.lgs. n. 375/1993, avverso la Commissione centrale per la manodopera agricola, oppure, ex art. 17, d.lgs. n. 124/2004, avverso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro (come nella specie è pacificamente accaduto, in ossequio ad una precisa indicazione in tal senso contenuta nel provvedimento di cancellazione comunicato all’odierna parte ricorrente), atteso che il procedimento amministrativo di revisione costituisce un mero presupposto esterno della fattispecie della decadenza prevista dall’art. 22, d.l. n. 7/1970, che postula soltanto l’esistenza di un provvedimento definitivo lesivo di diritti; che, conseguentemente, deve escludersi che l’applicazione dell’art. 22, d.l. n. 7/1970, al caso in cui il procedimento amministrativo di riesame si sia svolto con le modalità di cui all’art. 17, d.lgs. n. 124/2004, possa costituire un’applicazione analogica della fattispecie della decadenza, ricollegandosi quest’ultima alla definitività del provvedimento di cancellazione e non già – come detto – al procedimento amministrativo di revisione in virtù del quale tale definitività è maturata; che, proprio per ciò, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine da parte ricorrente, dal momento che la decadenza dalla potestà di impugnare la cancellazione non discende affatto dal combinato disposto dell’art. 22, d.l. n. 7/1970, e dell’art. 17, d.lgs. 124/2004, ma semplicemente dalla previsione dell’art. 22, d.l. n. 7/1970, di per sé ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 192 del 2005, in relazione all’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione; che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali (Cass. n. 16676 del 2020), la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un