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Ordinanza — n. 3003/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS, upholding burden of proof on worker for agricultural labor relations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3003/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Floriana Izzo's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision denying her re-entry into agricultural worker lists. Izzo argued that the lower courts improperly dismissed her testimonial evidence and shifted the burden of proof to her despite her registration. The court ruled that registration only exempts a worker from proving basic prerequisites, not the actual existence and subordination of the labor relationship, which remains the worker's burden unless the INPS contests the documents.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2699, 2094 c.c.; Art. 48, l. n. 203/1982: Registration in agricultural worker lists provides evidentiary relief but does not invert the burden of proof to the social security institute, leaving the worker responsible for proving the actual existence and subordination of the labor relationship.

Parole chiave

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agricultural worker lists burden of proof subordination relationship INPS registration evidentiary relief reinserimento professionale cessazione dell'attività lucrativa sospensione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2699 c.c.
Art. 2094 c.c.
Art. 48, l. n. 203/1982
nonché dell’art. 48, l. n. 203/1982, e degli artt.
Art. 116 c.p.c.
Art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
artt. 116 c.p
Oro Verde nel periodo 2006-2011 e dunque in mancanza di elementi oggettivi che direttamente la concernessero; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12001 del 2018
Cass. n. 31954 del 2019
Cass. S.U. n. 1133 del 2000
Cass. n. 7995 del 2000
Cass. n. 3556 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21003-2020 proposto da: IZZO FLORIANA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato LORENZO IANNONE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 729/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/12/2019 R.G.N. 309/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. Oggetto Cancellazione elenchi lavoratori agricoli R.G.N.21003/2020 Cron. Rep. Ud.25/10/2023 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 12.12.2019, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Floriana Izzo volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli in relazione alle 102 giornatelavorative effettuate negli anni 2006-2008 alle dipendenze della Coop. Oro Verde a r.l.; che avverso tale pronuncia Floriana Izzo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 25.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la propria decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi che avevano reputato fittizi tutti i rapporti di lavoro agricoli denunciati dalla Coop. Oro Verde nel periodo 2006-2011 e dunque in mancanza di elementi oggettivi che direttamente la concernessero; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2094 c.c. per avere la Corte territoriale travisato la prova testimoniale assunta in prime cure e aver conseguentemente escluso la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2094 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse su di lei l’onere della prova del rapporto di lavoro subordinato, ancorché ella fosse stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli; che, con il quarto e il quinto motivo, proposti rispettivamente in via gradata, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis e 2094 c.c. nonché dell’art. 48, l. n. 203/1982, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale travisato la prova testimoniale e illogicamente escluso la sussistenza del denunciato rapporto di lavoro agricolo; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver posto a carico dell’odierna ricorrente l’onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro intrattenuto con la Coop.

Oro Verde a r.l., hanno reputato che l’istruttoria documentale e testimoniale espletata non consentisse di reputare assolto tale onere, emergendo piuttosto una situazione tale per cui i soci della cooperativa lavoravano ciascuno il proprio terreno quali coltivatori diretti; che, ciò posto, appare logicamente prioritario l’esame del terzo motivo, con la cui la ricorrente ha contestato l’erronea ripartizione dell’onere della prova; che, sul punto, è assolutamente consolidato il principio di diritto secondo cui la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn.12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 1133 del 2000); che, più in particolare, nel dare continuità all’anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del 2000, l’agevolazione probatoria garantita dall’iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass.

S.U. n. 1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l’agevolazione probatoria costituita dall’iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l’assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l’ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l’attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell’iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n. 3556 del 2023, in motivazione); che, dovendosi pertanto ritenere corretta l’attribuzione all’odierna ricorrente dell’onere probatorio concernente l’effettività del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento, il terzo motivo si rivela infondato;che il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo sono invece affatto inammissibili, pretendendo di veicolare, al di là dei riferimenti a violazioni di legge sostanziale e processuale, una critica dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali, che non è in alcun modo consentita in questa sede dilegittimità in presenza di una doppia conforme di merito (art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis); che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile difesa al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu