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Decreto — n. 2914/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2914/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a cooperative, challenged a lower court decree against an individual but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and award costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed renunciation extinction of proceedings forty-day period Cassation appeal statutory deadline estensione della procedura accollo delle spese procedurali spese accessorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
4951/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 5/8/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
4951/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 5/8/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23331/2021 R.G. proposto da: CITTA’ di ROMA METRONOTTE SOC.COOP. IN A.S. , rappresentato e difeso dall’avv. Adalberto Perulli, con domicilio digitale pec copme da Registri di Giustizia -ricorrente- contro GIANVENUTI Roberto, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Azzarito, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia - Controricorrente - avverso il decreto n. 4951/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 5/8/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, a € 200,00 per esborsi e agli altri oneri di legge. Così deciso in Ro