Cassation appeal dismissed due to failure to respond to a settlement proposal within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, Czarnocki Lucheschi Andrea, had not requested a decision on the proposed settlement after it was communicated to him. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7477/2022 R.G. proposto da: Czarnocki Lucheschi Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Mario Fasulo, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Lucheschi Maria Elisabetta, rappresentata e difesa dall’avvocato Ascanio Parente, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 710/2021, emessa da CORTE D'APPELLO di Venezia, pubblicata il 10/1/22. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, a € 200,00 per esborsi e agli altri oneri di legge. Così deciso in Roma