Italian Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. had filed an appeal against a lower court ruling, but remained silent after the court requested a decision. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28028/2021R.G. proposto da: Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gerardo Vesci e Leonardo Vesci, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Larocca Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Gessini, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia, -controricorrente - avverso la sentenza n. 3067/2021, pubblicata il 10/9/2021, della Corte d’appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, a € 200,00 per esborsi e agli altri oneri di legge. Così deciso in Rom