Italian Court dismisses EU preliminary ruling request as inadmissible due to lack of EU law connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the main and incidental appeals inadmissible, ordering the plaintiffs to bear the litigation costs. The plaintiffs, a group of individuals and universities, requested the transfer of specific questions to the Court of Justice of the European Union. The court rejected this request because the underlying dispute did not involve a question of EU law interpretation or validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 277 TUE; Art. 278 TUE: A request to refer questions to the Court of Justice of the European Union is inadmissible if the dispute does not concern the interpretation or validity of EU law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14937/2020 proposto da: Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone, rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Amoruso ed elettivamente domiciliati presso di lui in Roma, via Teulada 55; -ricorrentiprincipali- contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso di essa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti - nonché Università cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari e Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimati - nonché Alessia Adduci, Cristina Agapiti, Emanuela Agazzi, Maria Felicia Placida Santa Alberti, Fiammetta Alessandri, Roberta Amoroso, Stefano Angelici, Roberta Angelini, Paola Aronica, Anna Longobardo, Giulia Longobardo, Vittoria Azara, Cristina Barella, Ornella Bastonno, Guido Bellezza, Paola Bellucci, Stefano Benvenuti, Antonella Bucci, Loredana Maurizia Bufalino, Laura Calì, Sergio Cambria, Elena Campana, Erberto Carluccio, Michela Caroppo, Antonella Catte, Ilaria Cavatorta, Ivano Cerretini, Alessia Certo, Giuseppina Chatel, Emanuela Chimienti, Fabio Collauto, Francesca Colombo, Nunziata Comoretto, Maria Fortunata Condello, Angela Corna, Domenico Corrado, Massimo Correra, Francesco Claudio Cucinelli, Anna Maria Cultrera, Fabio Massimo Cutrona, Carmelo D’Agati, Donato D’Antona, Paola De Domenico, Maria Debora De Pasquale, Antonella De Riso, Alfredo Deidda, Marina Del Vecchio, Antonio Di Felice, Grazia Maria Rita Di Giuseppe, Anna Di Nicola, Federica Dondero, Massimo Dora, Melissa Dottori, Shokoofe Eslami Varzaneh, Giuseppe Fabbri, Giammarco Fava, Bruno Ferrovecchio, Francesca Fidanza, Enrico Finazzi Agrò, Alessandro Giuseppe Fois, Ludovico Galiano, Fabrizio Gallo, Christian Gastaldi, Alessandra Ghiani, Pamela Ghirlanda, Silvia Giorgi, Maurizio Gioviale, Giulio Gitto, Salvatore Gozzo, Alessandra Guida, Adriana Ibba, Luca Innocenzi, Ornella Iuliani, Graziano Fabio La Cognata, Anna Ida La Ruina, Valeria Lagattolla, Massimo Liborio, Filippo Lintas, Paolo Emilio Gaetano Maria Lisi, Katarzyna Litwicka, Maria Rita Lo Presti Costantino, Anna Carla Loche, Giovanni Luca, Filippo Luciani, Mohsen Maani, Chiara Maffone, Anna Magliano, Olga Manolitsi, Michela Marcenaro, Fabiana Marinelli, Anna Rita Marsella, Carlo Martini, Maurizio Masciulli, Pietrina Mele, Gaetano Alfio Meli, Corrado Micucci, Fabio Mizzoni, Leonardo Monaco, Riccardo Maria Giuseppe Morici, Federica Moriconi, Andrea Morlino, Sandra Maria Motroni Gherardi, Emanuele Muscolo, Massimiliano Nocente, Laura Nocilli, Cecilia Palitto, Andrea Palmieri, Giuseppe Pappalardo, Carlo Pareo, Rosanna Pariante, Gemma Pelargonio, Pina Perfetti, Stefano Petrucci, Maria Piana, Dario Pietrasanta, Mariacristina Poggi, Vincenzo Polimeni, Mariassunta Porcelli, Luisa Porcu, Nicola Porfilio, Alessandro Pozzo, Caterina Puddu,Fabrizio Puzzilli, Antonino Randazzo, Cristiana Regini, Maria Teresa Rossi, Andrea Gennaro Ruggeri, Alessandro Russo, Federica Russolo, Giovanna Maria Saba, Alessandro Samuelli, Wanda Maria Satta, Luciano Amedeo Mario Scalisi, Luciano Scavone, Iris Maria Dorothea Schmitt, Grazia Scutti, Alessandra Sini, Federica Sodani, Antonio Soddu, Agata Spatola, Silvio Stener, Giuseppe Strano, Giuseppe Strano, Daniele Strovegli, Alessandra Talamo, Luigi Testoni, Cristiana Ticca, Serena Tola, Piera Torre, Maria Trani, Daniele Mario Tritto, Maria Giuseppina Tumminelli, Rita Ursino, Giovanni Vanoli, Salvatrice Catena Vecchio, Elisabetta Verrillo, Laura Lucia Angelica Vinci, Marina Virzì, Francesca Zanghì, Claudio Zizi e Alessia Zuccaro, rappresentati e difesi dall’Avv.
Marco Tortorella ed elettivamente domiciliati presso di lui in Roma, via Domenico Chelini 5; -ricorrenti incidentali - nonché Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso di essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 3326/2019, pubblicata il 4 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone hanno proposto ricorso davanti al Tribunale di Roma, esponendo di essere medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione. Essi hanno convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università cattolica del Sacro Cuore e hanno chiesto di percepire le differenze retributive dovute sulla base di un rapporto di lavoro subordinato e, in via subordinata, di condannare le controparti a pagare l’importo necessario all’adeguamento del reddito percepito sotto forma di borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 sin dall’anno 1992 o ex art. 36 Cost.
La stessa domanda è stata proposta a titolo risarcitorio. Alessia Adduci, Cristina Agapiti, Emanuela Agazzi, Maria Felicia Placida Santa Alberti, Fiammetta Alessandri, Roberta Amoroso, Stefano Angelici, Roberta Angelini, Paola Aronica, Anna Longobardo, Giulia Longobardo, Vittoria Azara, Cristina Barella, Ornella Bastonno, Guido Bellezza, Paola Bellucci, Stefano Benvenuti, Antonella Bucci, Loredana Maurizia Bufalino, Laura Calì, Sergio Cambria, Elena Campana, Erberto Carluccio, Michela Caroppo, Antonella Catte, Ilaria Cavatorta, Ivano Cerretini, Alessia Certo, Giuseppina Chatel, Emanuela Chimienti, Fabio Collauto, Francesca Colombo, Nunziata Comoretto, Maria Fortunata Condello, Angela Corna, Domenico Corrado, Massimo Correra, Francesco Claudio Cucinelli, Anna Maria Cultrera, Fabio Massimo Cutrona, Carmelo D’Agati, Donato D’Antona, Paola De Domenico, Maria Debora De Pasquale, Antonella De Riso, Alfredo Deidda, Marina Del Vecchio, Antonio Di Felice, Grazia Maria Rita Di Giuseppe, Anna Di Nicola, Federica Dondero, Massimo Dora, Melissa Dottori, Shokoofe Eslami Varzaneh, Giuseppe Fabbri, Giammarco Fava, Bruno Ferrovecchio, Francesca Fidanza, Enrico Finazzi Agrò, Alessandro Giuseppe Fois, Ludovico Galiano, Fabrizio Gallo, Christian Gastaldi, Alessandra Ghiani, Pamela Ghirlanda, Silvia Giorgi, Maurizio Gioviale, Giulio Gitto, Salvatore Gozzo, Alessandra Guida, Adriana Ibba, Luca Innocenzi, Ornella Iuliani, Graziano Fabio La Cognata, Anna Ida La Ruina,Valeria Lagattolla, Massimo Liborio, Filippo Lintas, Paolo Emilio Gaetano Maria Lisi, Katarzyna Litwicka, Maria Rita Lo Presti Costantino, Anna Carla Loche, Giovanni Luca, Filippo Luciani, Mohsen Maani, Chiara Maffone, Anna Magliano, Olga Manolitsi, Michela Marcenaro, Fabiana Marinelli, Anna Rita Marsella, Carlo Martini, Maurizio Masciulli, Pietrina Mele, Gaetano Alfio Meli, Corrado Micucci, Fabio Mizzoni, Leonardo Monaco, Riccardo Maria Giuseppe Morici, Federica Moriconi, Andrea Morlino, Sandra Maria Motroni Gherardi, Emanuele Muscolo, Massimiliano Nocente, Laura Nocilli, Cecilia Palitto, Andrea Palmieri, Giuseppe Pappalardo, Carlo Pareo, Rosanna Pariante, Gemma Pelargonio, Pina Perfetti, Stefano Petrucci, Maria Piana, Dario Pietrasanta, Mariacristina Poggi, Vincenzo Polimeni, Mariassunta Porcelli, Luisa Porcu, Nicola Porfilio, Alessandro Pozzo, Caterina Puddu, Fabrizio Puzzilli, Antonino Randazzo, Cristiana Regini, Maria Teresa Rossi, Andrea Gennaro Ruggeri, Alessandro Russo, Federica Russolo, Giovanna Maria Saba, Alessandro Samuelli, Wanda Maria Satta, Luciano Amedeo Mario Scalisi, Luciano Scavone, Iris Maria Dorothea Schmitt, Grazia Scutti, Alessandra Sini, Federica Sodani, Antonio Soddu, Agata Spatola, Silvio Stener, Giuseppe Strano, Giuseppe Strano, Daniele Strovegli, Alessandra Talamo, Luigi Testoni, Cristiana Ticca, Serena Tola, Piera Torre, Maria Trani, Daniele Mario Tritto, Maria Giuseppina Tumminelli, Rita Ursino, Giovanni Vanoli, Salvatrice Catena Vecchio, Elisabetta Verrillo, Laura Lucia Angelica Vinci, Marina Virzì, Francesca Zanghì, Claudio Zizi e Alessia Zuccaro, medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione, hanno adito, con separato ricorso, il Tribunale di Roma, chiedendo che: fosse accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Università convenute, con loro condanna a pagare le differenze retributive dovute; fossero condannate le amministrazioni convenute a pagare la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale delle borse di studio e ad applicare i benefici previsti a titolo di carriera ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 368 del 1999 e i benefici economici e contributivi ex artt. 34 ss. d.lgs. n. 368 del 1999 e d.d.P.C.M. del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; fossero condannate le amministrazioni convenute a risarcire i danni per omesso e tardivo recepimento delle direttive e sentenze comunitarie e a pagare la differenza fra quanto percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione e ciò che avrebbero dovuto percepire.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con le Amministrazioni statali convenute e con l’Università cattolica del Sacro Cuore, con sentenza n. 10291 del 2016, ha dichiarato inammissibili o respinto i ricorsi. Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone hanno proposto appello. Alessia Adduci, Cristina Agapiti, Emanuela Agazzi, Maria Felicia Placida Santa Alberti, Fiammetta Alessandri, Roberta Amoroso, Stefano Angelici, Roberta Angelini, Paola Aronica, Anna Longobardo, Giulia Longobardo, Vittoria Azara, Cristina Barella, Ornella Bastonno, Guido Bellezza, Paola Bellucci, Stefano Benvenuti, Antonella Bucci, Loredana Maurizia Bufalino, Laura Calì, Sergio Cambria, Elena Campana, Erberto Carluccio, Michela Caroppo, Antonella Catte, Ilaria Cavatorta, Ivano Cerretini, Alessia Certo, Giuseppina Chatel, Emanuela Chimienti, Fabio Collauto, Francesca Colombo, Nunziata Comoretto, Maria Fortunata Condello, Angela Corna, Domenico Corrado, Massimo Correra, Francesco Claudio Cucinelli, Anna Maria Cultrera, Fabio Massimo Cutrona, Carmelo D’Agati, Donato D’Antona, Paola De Domenico, Maria Debora De Pasquale, Antonella De Riso, Alfredo Deidda, Marina Del Vecchio, Antonio Di Felice, Grazia Maria Rita Di Giuseppe, Anna Di Nicola, Federica Dondero, Massimo Dora, Melissa Dottori, Shokoofe Eslami Varzaneh, Giuseppe Fabbri, Giammarco Fava, Bruno Ferrovecchio, Francesca Fidanza, Enrico Finazzi Agrò, Alessandro Giuseppe Fois, Ludovico Galiano, Fabrizio Gallo, Christian Gastaldi, Alessandra Ghiani, Pamela Ghirlanda, Silvia Giorgi, Maurizio Gioviale, Giulio Gitto, Salvatore Gozzo, Alessandra Guida, Adriana Ibba, Luca Innocenzi, Ornella Iuliani, Graziano Fabio La Cognata, Anna Ida La Ruina, Valeria Lagattolla, Massimo Liborio, Filippo Lintas, Paolo Emilio Gaetano Maria Lisi, Katarzyna Litwicka, Maria Rita Lo Presti Costantino, Anna Carla Loche, Giovanni Luca, Filippo Luciani, Mohsen Maani, Chiara Maffone, Anna Magliano, Olga Manolitsi, Michela Marcenaro, Fabiana Marinelli, Anna Rita Marsella, Carlo Martini, Maurizio Masciulli, Pietrina Mele, Gaetano Alfio Meli, Corrado Micucci, Fabio Mizzoni, Leonardo Monaco, Riccardo Maria Giuseppe Morici, Federica Moriconi, Andrea Morlino, Sandra Maria Motroni Gherardi, Emanuele Muscolo, Massimiliano Nocente, Laura Nocilli, Cecilia Palitto, Andrea Palmieri, Giuseppe Pappalardo, Carlo Pareo, Rosanna Pariante, Gemma Pelargonio, Pina Perfetti, Stefano Petrucci, Maria Piana, Dario Pietrasanta, Mariacristina Poggi, Vincenzo Polimeni, Mariassunta Porcelli, Luisa Porcu, Nicola Porfilio, Alessandro Pozzo, Caterina Puddu, Fabrizio Puzzilli, Antonino Randazzo, Cristiana Regini, Maria Teresa Rossi, Andrea Gennaro Ruggeri, Alessandro Russo, Federica Russolo, Giovanna Maria Saba, Alessandro Samuelli, Wanda Maria Satta, Luciano Amedeo Mario Scalisi, Luciano Scavone, Iris Maria Dorothea Schmitt, Grazia Scutti, Alessandra Sini, Federica Sodani, Antonio Soddu, Agata Spatola, Silvio Stener, Giuseppe Strano, Giuseppe Strano, Daniele Strovegli, Alessandra Talamo, Luigi Testoni, Cristiana Ticca, Serena Tola, Piera Torre, Maria Trani, Daniele Mario Tritto, Maria Giuseppina Tumminelli, Rita Ursino, Giovanni Vanoli, Salvatrice Catena Vecchio, Elisabetta Verrillo, Laura Lucia Angelica Vinci, Marina Virzì, Francesca Zanghì, Claudio Zizi e Alessia Zuccaro hanno proposto appello nei confronti della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri intimati.
La Corte d’appello di Roma, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, dichiarato estinto il giudizio con riferimento alla posizione di alcuni rinuncianti, con sentenza n. 3326 del 2019, ha rigettato i gravami. Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono difesi con controricorso.
Alessia Adduci, Cristina Agapiti, Emanuela Agazzi, Maria Felicia Placida Santa Alberti, Fiammetta Alessandri, Roberta Amoroso, Stefano Angelici, Roberta Angelini, Paola Aronica, Anna Longobardo, Giulia Longobardo, Vittoria Azara, Cristina Barella, Ornella Bastonno, Guido Bellezza, Paola Bellucci, Stefano Benvenuti, Antonella Bucci, Loredana Maurizia Bufalino, Laura Calì, Sergio Cambria, Elena Campana, Erberto Carluccio, Michela Caroppo, Antonella Catte, Ilaria Cavatorta, Ivano Cerretini, Alessia Certo, Giuseppina Chatel, Emanuela Chimienti, Fabio Collauto, Francesca Colombo, Nunziata Comoretto, Maria Fortunata Condello, Angela Corna, Domenico Corrado, Massimo Correra, Francesco Claudio Cucinelli, Anna Maria Cultrera, Fabio Massimo Cutrona, Carmelo D’Agati, Donato D’Antona, Paola De Domenico, Maria Debora De Pasquale, Antonella De Riso, Alfredo Deidda, Marina Del Vecchio, Antonio Di Felice, Grazia Maria Rita Di Giuseppe, Anna Di Nicola, Federica Dondero, Massimo Dora, Melissa Dottori, Shokoofe Eslami Varzaneh, Giuseppe Fabbri, Giammarco Fava, Bruno Ferrovecchio, Francesca Fidanza, Enrico Finazzi Agrò, Alessandro Giuseppe Fois, Ludovico Galiano, Fabrizio Gallo, Christian Gastaldi, Alessandra Ghiani, Pamela Ghirlanda, Silvia Giorgi, Maurizio Gioviale, Giulio Gitto, Salvatore Gozzo, Alessandra Guida, Adriana Ibba, Luca Innocenzi, Ornella Iuliani, Graziano Fabio La Cognata, Anna Ida La Ruina,Valeria Lagattolla, Massimo Liborio, Filippo Lintas, Paolo Emilio Gaetano Maria Lisi, Katarzyna Litwicka, Maria Rita Lo Presti Costantino, Anna Carla Loche, Giovanni Luca, Filippo Luciani, Mohsen Maani, Chiara Maffone, Anna Magliano, Olga Manolitsi, Michela Marcenaro, Fabiana Marinelli, Anna Rita Marsella, Carlo Martini, Maurizio Masciulli, Pietrina Mele, Gaetano Alfio Meli, Corrado Micucci, Fabio Mizzoni, Leonardo Monaco, Riccardo Maria Giuseppe Morici, Federica Moriconi, Andrea Morlino, Sandra Maria Motroni Gherardi, Emanuele Muscolo, Massimiliano Nocente, Laura Nocilli, Cecilia Palitto, Andrea Palmieri, Giuseppe Pappalardo, Carlo Pareo, Rosanna Pariante, Gemma Pelargonio, Pina Perfetti, Stefano Petrucci, Maria Piana, Dario Pietrasanta, Mariacristina Poggi, Vincenzo Polimeni, Mariassunta Porcelli, Luisa Porcu, Nicola Porfilio, Alessandro Pozzo, Caterina Puddu, Fabrizio Puzzilli, Antonino Randazzo, Cristiana Regini, Maria Teresa Rossi, Andrea Gennaro Ruggeri, Alessandro Russo, Federica Russolo, Giovanna Maria Saba, Alessandro Samuelli, Wanda Maria Satta, Luciano Amedeo Mario Scalisi, Luciano Scavone, Iris Maria Dorothea Schmitt, Grazia Scutti, Alessandra Sini, Federica Sodani, Antonio Soddu, Agata Spatola, Silvio Stener, Giuseppe Strano, Giuseppe Strano, Daniele Strovegli, Alessandra Talamo, Luigi Testoni, Cristiana Ticca, Serena Tola, Piera Torre, Maria Trani, Daniele Mario Tritto, Maria Giuseppina Tumminelli, Rita Ursino, Giovanni Vanoli, Salvatrice Catena Vecchio, Elisabetta Verrillo, Laura Lucia Angelica Vinci, Marina Virzì, Francesca Zanghì, Claudio Zizi e Alessia Zuccaro hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono difesi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Preliminarmente si osserva che il ricorso proposto da Alessia Adduci, Cristina Agapiti, Emanuela Agazzi, Maria Felicia Placida Santa Alberti, Fiammetta Alessandri, Roberta Amoroso, Stefano Angelici, Roberta Angelini, Paola Aronica, Anna Longobardo, Giulia Longobardo, Vittoria Azara, Cristina Barella, Ornella Bastonno, Guido Bellezza, Paola Bellucci, Stefano Benvenuti, Antonella Bucci, Loredana Maurizia Bufalino, Laura Calì, Sergio Cambria, Elena Campana, Erberto Carluccio, Michela Caroppo, Antonella Catte, Ilaria Cavatorta, Ivano Cerretini, Alessia Certo, Giuseppina Chatel, Emanuela Chimienti, Fabio Collauto, Francesca Colombo, Nunziata Comoretto, Maria Fortunata Condello, Angela Corna, Domenico Corrado, Massimo Correra, Francesco Claudio Cucinelli, Anna Maria Cultrera, Fabio Massimo Cutrona, Carmelo D’Agati, Donato D’Antona, Paola De Domenico, Maria Debora De Pasquale, Antonella De Riso, Alfredo Deidda, Marina Del Vecchio, Antonio Di Felice, Grazia Maria Rita Di Giuseppe, Anna Di Nicola, Federica Dondero, Massimo Dora, Melissa Dottori, Shokoofe Eslami Varzaneh, Giuseppe Fabbri, Giammarco Fava, Bruno Ferrovecchio, Francesca Fidanza, Enrico Finazzi Agrò, Alessandro Giuseppe Fois, Ludovico Galiano, Fabrizio Gallo, Christian Gastaldi, Alessandra Ghiani, Pamela Ghirlanda, Silvia Giorgi, Maurizio Gioviale, Giulio Gitto, Salvatore Gozzo, Alessandra Guida, Adriana Ibba, Luca Innocenzi, Ornella Iuliani, Graziano Fabio La Cognata, Anna Ida La Ruina, Valeria Lagattolla, Massimo Liborio, Filippo Lintas, Paolo Emilio Gaetano Maria Lisi, Katarzyna Litwicka, Maria Rita Lo Presti Costantino, Anna Carla Loche, Giovanni Luca, Filippo Luciani, Mohsen Maani, Chiara Maffone, Anna Magliano, Olga Manolitsi, Michela Marcenaro, Fabiana Marinelli, Anna Rita Marsella, Carlo Martini, Maurizio Masciulli, Pietrina Mele, Gaetano Alfio Meli, Corrado Micucci, Fabio Mizzoni, Leonardo Monaco, Riccardo Maria Giuseppe Morici, Federica Moriconi, Andrea Morlino, Sandra Maria Motroni Gherardi, Emanuele Muscolo, Massimiliano Nocente, Laura Nocilli, Cecilia Palitto, Andrea Palmieri, Giuseppe Pappalardo, Carlo Pareo, Rosanna Pariante, Gemma Pelargonio, Pina Perfetti, Stefano Petrucci, Maria Piana, Dario Pietrasanta, Mariacristina Poggi, Vincenzo Polimeni, Mariassunta Porcelli, Luisa Porcu, Nicola Porfilio, Alessandro Pozzo, Caterina Puddu, Fabrizio Puzzilli, Antonino Randazzo, Cristiana Regini, Maria Teresa Rossi, Andrea Gennaro Ruggeri, Alessandro Russo, Federica Russolo, Giovanna Maria Saba, Alessandro Samuelli, Wanda Maria Satta, Luciano Amedeo Mario Scalisi, Luciano Scavone, Iris Maria Dorothea Schmitt, Grazia Scutti, Alessandra Sini, Federica Sodani, Antonio Soddu, Agata Spatola, Silvio Stener, Giuseppe Strano, Giuseppe Strano, Daniele Strovegli, Alessandra Talamo, Luigi Testoni, Cristiana Ticca, Serena Tola, Piera Torre, Maria Trani, DanieleMario Tritto, Maria Giuseppina Tumminelli, Rita Ursino, Giovanni Vanoli, Salvatrice Catena Vecchio, Elisabetta Verrillo, Laura Lucia Angelica Vinci, Marina Virzì, Francesca Zanghì, Claudio Zizi e Alessia Zuccaro, èstato presentato successivamente a quello di Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone.
Pertanto, atteso che riguarda la medesima sentenza, va riunito al primo (che va considerato il ricorso principale) ex art. 335 c.p.c. e qualificato come ricorso incidentale.
2) Con il primo motivo Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non compensare le spese del giudizio di primo grado. La doglianza è inammissibile in quanto, in tema dispese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione e non già l’applicazione della regola dellasoccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che tale vizio motivazionale, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (Cass., Sez.2, n. 2730 del 23 febbraio 2012) . 3)Con il secondo motivo Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe applicato la legge, ma solo precedenti orientamenti giurisprudenziali.
La doglianza è inammissibile, non avendo i ricorrenti né indicato le norme di legge che avrebbero dovuto regolare la fattispecie né chiarito e criticato nel dettaglio il contenuto dei ‹‹precedenti orientamenti giurisprudenziali›› seguiti dalla Corte d’appello di Roma.
4) Con il terzo motivo Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone contestanola violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, 3 Cost. e da 37 a 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere loro il risarcimento del danno domandato.Inoltre, evidenziano che alla direttiva 93/16 sarebbe stata data attuazione solo con i decreti del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, con la conseguenza che il termine per la prescrizione del diritto azionato sarebbe potutodecorrere solo da tale momento.
La censura è inammissibile. Relativamente al risarcimento del danno, i ricorrenti principali non si confrontano in nessun modo con le argomentazioni della corte territoriale, esposte alle pagine da 11 a 13 della sentenza impugnata. Per ciò che concerne l’exordium praescriptionis, invece, si rileva che la Corte d’appello di Roma ha negato in radice l’esistenza del credito, con l’effetto che le questioni sulla prescrizione rimangono assorbite nella presente sede.
5) Con il quarto motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in quanto la corte territoriale avrebbe errato a non riconoscere loro gli adeguamenti automatici delle borse di studio ai quali avrebbero avuto diritto. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza d’appello ha stabilito che agli odierni ricorrenti non erano dovute né l’indicizzazione annuale della borsa di studio, in quanto bloccata dall’art. 7 d.l. n. 384 del 1992, né l’adeguamento triennale, congelato dall’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, e ha motivato questa conclusione richiamando la decisione di questa S.C., Sez.
L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 e altre successive. Il motivo di ricorso qui in esame, tuttavia, prescindendo da tale motivazione, non espone per quali ragioni in diritto il giudizio della Corte d’appello di Roma sia erroneo e non si confronta con i diffusi argomenti spesi da questa S.C. nelle decisioni richiamate dalla corte territoriale. Ne segue la sua inammissibilità alla stregua del principio di diritto consolidato risalente a Cass., Sez. 3, n. 359 dell’11 gennaio 2005, ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 20 marzo 2017.6) Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 36 Cost., in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della natura di lavoro subordinato o parasubordinato del loro rapporto.
La doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c., alla luce del principio - costantemente ribadito da questa S.C. - secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito né del rapporto di lavoro subordinato né di quello parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, sono inapplicabil i l’art. 36 Cost. ed il p rincipio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Cass., Sez. 1, n. 28552 del 13 ottobre 2023;
Cass., Sez. L, n. 9103 del 1° aprile 2021).
7) Con il sesto motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione e 267 TFUE. In realtà, essi chiedono, nella sostanza, a questa S.C. di rimettere una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. A prescindere dall’estrema genericità dell’istanza, che la renderebbe inammissibile, se interpretata come un motivo di ricorso, si osserva che non vi sono ragioni per adire il giudice di Lussemburgo. Al riguardo, trova applicazione il principio enunciato dalla decisione della Grande Sezione della CGUE del 6 ottobre 2021, nella causa C- 561/19,Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, per la quale ‹‹L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività››.
Si tratta di una specificazione del più generale principio già enunciato dalla sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 1982, causaC - 283/81, CILFIT c. Ministero della Sanità, la quale ha chiarito ormai da tempo che i giudici nazionali, le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, ‹‹sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi››.
In concreto, decidendo la, la Corte di giustizia ha enunciato, nel 1982,le tre circostanze che, ancora oggi, sollevano il giudice ‹‹avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno››da un adempimento altrimenti obbligatorio (punti 12-16 della sentenza). Tali circostanze si possono riassumere come segue:
a) l’identità materiale della fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia si sia già espressa;
b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Corte stessa sul medesimo punto di diritto all’esame del giudice nazionale, anche in assenza di identità materiale della fattispecie (c.d. teoria dell’acte éclairé);c) la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull’applicazione delle norme rilevanti di diritto dell’Unione (c.d. teoria dell’acte clair). Con riferimento alle tematiche oggetto della presente controversia, questa S.C. ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il diritto dell’Unione europea, pervenendo ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (Cass., Sez.
L, n. 15520 del 13 giugno 2018; in argomento, cfr. Cass., Sez.3, n. 41076 del 21 dicembre 2021; Cass., Sez. L, n. 20692 del 17 luglio 2023; Cass., Sez. L, n. 22363 del 25 luglio 2023). In ogni caso, si ritiene di ribadire che non ricorrono i presupposti, richiesti dalla giurisprudenza UE, per chiedere alla Corte di Giustizia di affrontare le questioni oggetto di causa. In particolare, si osserva che, per quanto attiene alla formazione dei medici specialisti, la Direttiva 93/16/CEE non ha apportato alcuna modifica di significativo rilievo in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica.
In continuità con la direttiva 82/76/CEE, essa mira a garantire che i medici in questione dedichino alla formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale per tutta la durata della settimana lavorativa oppure, nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima (cfr. con riguardo alla direttiva 75/363 in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C-131/97, punto 33, 3 ottobre 2000, Gozza e a., C-371/97, punto 43 e CGUE 24.1.2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. cause riunite C 616/2016 e C617/2016 punto 46), ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei criteri di fissazione di tale remunerazione. Definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione (con riguardo alla direttiva 75/363, in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999 Carbonari e a., C-131/97, punti 45 e 54; del 3 ottobre 2000 Gozza e a., C-371/97, punti 36 e 45; del 24 gennaio 2018, Presidenza del Consiglio dei ministri e a., cause riunite C 616/2016 e C617/2016, punto 41).
Siffatta attuazione è, come evidenziato dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità, ormai avvenuta da tempo, in quanto la trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è stata realizzata con il d.lgs. n. 257 del 1991, mentre con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 è stato emanato un ulteriore atto di adempimentoalla normativa europea (Cass., Sez. 3 , n. 41076 del 21 dicembre 2021; Cass., Sez. 3,n. 10813 del 17 maggio 2011).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza della CGUE citata e della chiarezza della normativa dell’Unione europea in materia, si reputa che non ricorrano le circostanze per rimettere alcuna questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
8) Deve essere esaminato il ricorso (da qualificare come incidentale) proposto da Alessia Adduci, Cristina Agapiti, Emanuela Agazzi, Maria Felicia Placida Santa Alberti, Fiammetta Alessandri, Roberta Amoroso, Stefano Angelici, Roberta Angelini, Paola Aronica, Anna Longobardo, Giulia Longobardo, Vittoria Azara, Cristina Barella, Ornella Bastonno, Guido Bellezza, Paola Bellucci, Stefano Benvenuti, Antonella Bucci, Loredana Maurizia Bufalino, Laura Calì, Sergio Cambria, Elena Campana, Erberto Carluccio, Michela Caroppo, Antonella Catte, Ilaria Cavatorta, Ivano Cerretini, Alessia Certo, Giuseppina Chatel, Emanuela Chimienti, Fabio Collauto, Francesca Colombo, Nunziata Comoretto, Maria Fortunata Condello, Angela Corna, Domenico Corrado, Massimo Correra, Francesco Claudio Cucinelli, Anna Maria Cultrera, Fabio Massimo Cutrona, Carmelo D’Agati, Donato D’Antona, Paola De Domenico, Maria Debora De Pasquale, Antonella De Riso, Alfredo Deidda, Marina Del Vecchio, Antonio Di Felice, Grazia Maria Rita Di Giuseppe, Anna Di Nicola, Federica Dondero, Massimo Dora, Melissa Dottori, Shokoofe Eslami Varzaneh, Giuseppe Fabbri, Giammarco Fava, Bruno Ferrovecchio, Francesca Fidanza, Enrico Finazzi Agrò, Alessandro Giuseppe Fois, Ludovico Galiano, Fabrizio Gallo, Christian Gastaldi, Alessandra Ghiani, Pamela Ghirlanda, Silvia Giorgi, Maurizio Gioviale, Giulio Gitto, Salvatore Gozzo, Alessandra Guida, Adriana Ibba, Luca Innocenzi, Ornella Iuliani, Graziano Fabio La Cognata, Anna Ida La Ruina, Valeria Lagattolla, Massimo Liborio, Filippo Lintas, Paolo Emilio Gaetano Maria Lisi, Katarzyna Litwicka, Maria Rita Lo Presti Costantino, Anna Carla Loche, Giovanni Luca, Filippo Luciani, Mohsen Maani, Chiara Maffone, Anna Magliano, Olga Manolitsi, Michela Marcenaro, Fabiana Marinelli, Anna Rita Marsella, Carlo Martini, Maurizio Masciulli, Pietrina Mele, Gaetano Alfio Meli, Corrado Micucci, Fabio Mizzoni, Leonardo Monaco, Riccardo Maria Giuseppe Morici, Federica Moriconi, Andrea Morlino, Sandra Maria Motroni Gherardi, Emanuele Muscolo, Massimiliano Nocente, Laura Nocilli, Cecilia Palitto, Andrea Palmieri, Giuseppe Pappalardo, Carlo Pareo, Rosanna Pariante, Gemma Pelargonio, Pina Perfetti, Stefano Petrucci, Maria Piana, Dario Pietrasanta, Mariacristina Poggi, Vincenzo Polimeni, Mariassunta Porcelli, Luisa Porcu, Nicola Porfilio, Alessandro Pozzo, Caterina Puddu, FabrizioPuzzilli, Antonino Randazzo, Cristiana Regini, Maria Teresa Rossi, Andrea Gennaro Ruggeri, Alessandro Russo, Federica Russolo, Giovanna Maria Saba, Alessandro Samuelli, Wanda Maria Satta, Luciano Amedeo Mario Scalisi, Luciano Scavone, Iris Maria Dorothea Schmitt, Grazia Scutti, Alessandra Sini, Federica Sodani, Antonio Soddu, Agata Spatola, Silvio Stener, Giuseppe Strano, Giuseppe Strano, Daniele Strovegli, Alessandra Talamo, Luigi Testoni, Cristiana Ticca, Serena Tola, Piera Torre, Maria Trani, Daniele Mario Tritto, Maria Giuseppina Tumminelli, Rita Ursino, Giovanni Vanoli, Salvatrice Catena Vecchio, Elisabetta Verrillo, Laura Lucia Angelica Vinci, Marina Virzì, Francesca Zanghì, Claudio Zizi e Alessia Zuccaro.
Con il primo motivo essi censurano la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e tardivo recepimento di direttive comunitarie e degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. da 37 a 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.
La corte territoriale avrebbe errato a considerare adeguata la loro remunerazione. La doglianza è inammissibile, per le stesse ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso proposto da Cinthya Maria Teresa Aloisi, Calogero Battaglia, Stefania Bori, Grazia Giovanna La Verghetta, Anna Maria Longo, Enrico Maria Orsoni, Marco Pascali, Salvatore Maria Ronsivalle, Vito Ruscio, Maria Luisa Tropiano e Loris Zanone.
9) Con il secondo motivo Alessia Adduci, Cristina Agapiti, Emanuela Agazzi, Maria Felicia Placida Santa Alberti, Fiammetta Alessandri, Roberta Amoroso, Stefano Angelici, Roberta Angelini, Paola Aronica, Anna Longobardo, Giulia Longobardo, Vittoria Azara, Cristina Barella, Ornella Bastonno, Guido Bellezza, Paola Bellucci, Stefano Benvenuti, Antonella Bucci, Loredana Maurizia Bufalino, Laura Calì, Sergio Cambria, Elena Campana, Erberto Carluccio, Michela Caroppo, Antonella Catte, Ilaria Cavatorta, Ivano Cerretini, Alessia Certo, Giuseppina Chatel, Emanuela Chimienti, Fabio Collauto, Francesca Colombo, Nunziata Comoretto, Maria Fortunata Condello, Angela Corna, Domenico Corrado, Massimo Correra, Francesco Claudio Cucinelli, Anna Maria Cultrera, Fabio Massimo Cutrona, Carmelo D’Agati, Donato D’Antona, Paola De Domenico, Maria Debora De Pasquale, Antonella De Riso, Alfredo Deidda, Marina Del Vecchio, Antonio Di Felice, Grazia Maria Rita Di Giuseppe, Anna Di Nicola, Federica Dondero, Massimo Dora, Melissa Dottori, Shokoofe Eslami Varzaneh, Giuseppe Fabbri, Giammarco Fava, Bruno Ferrovecchio, Francesca Fidanza, Enrico Finazzi Agrò, Alessandro Giuseppe Fois, Ludovico Galiano, Fabrizio Gallo, Christian Gastaldi, Alessandra Ghiani, Pamela Ghirlanda, Silvia Giorgi, Maurizio Gioviale, Giulio Gitto, Salvatore Gozzo, Alessandra Guida, Adriana Ibba,Luca Innocenzi, Ornella Iuliani, Graziano Fabio La Cognata, Anna Ida La Ruina, Valeria Lagattolla, Massimo Liborio, Filippo Lintas, Paolo Emilio Gaetano Maria Lisi, Katarzyna Litwicka, Maria Rita Lo Presti Costantino, Anna Carla Loche, Giovanni Luca, Filippo Luciani, Mohsen Maani, Chiara Maffone, Anna Magliano, Olga Manolitsi, Michela Marcenaro, Fabiana Marinelli, Anna Rita Marsella, Carlo Martini, Maurizio Masciulli, Pietrina Mele, Gaetano Alfio Meli, Corrado Micucci, Fabio Mizzoni, Leonardo Monaco, Riccardo Maria Giuseppe Morici, Federica Moriconi, Andrea Morlino, Sandra Maria Motroni Gherardi, Emanuele Muscolo, Massimiliano Nocente, Laura Nocilli, Cecilia Palitto, Andrea Palmieri, Giuseppe Pappalardo, Carlo Pareo, Rosanna Pariante, Gemma Pelargonio, PinaPerfetti, Stefano Petrucci, Maria Piana, Dario Pietrasanta, Mariacristina Poggi, Vincenzo Polimeni, Mariassunta Porcelli, Luisa Porcu, Nicola Porfilio, Alessandro Pozzo, Caterina Puddu, Fabrizio Puzzilli, Antonino Randazzo, Cristiana Regini, Maria Teresa Rossi, Andrea Gennaro Ruggeri, Alessandro Russo, Federica Russolo, Giovanna Maria Saba, Alessandro Samuelli, Wanda Maria Satta, Luciano Amedeo Mario Scalisi, Luciano Scavone, Iris Maria Dorothea Schmitt, Grazia Scutti, Alessandra Sini, Federica Sodani, Antonio Soddu, Agata Spatola, Silvio Stener, Giuseppe Strano, Giuseppe Strano, Daniele Strovegli, Alessandra Talamo, Luigi Testoni, Cristiana Ticca, Serena Tola, Piera Torre, Maria Trani, Daniele Mario Tritto, Maria Giuseppina Tumminelli, Rita Ursino, Giovanni Vanoli, Salvatrice Catena Vecchio, Elisabetta Verrillo, Laura Lucia Angelica Vinci, Marina Virzì, Francesca Zanghì, Claudio Zizi e Alessia Zuccaro lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e tardivo recepimento di direttive comunitarie e degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. da 37 a 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999, dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, dell’art. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993, dell’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995, dell’art. 22 della legge n. 488 del 1999, dell’art. 36 della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere in loro favore la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale delle borse di studio.
La doglianza è inammissibile. Infatti, il motivo non indica con esattezza quali fra i ricorrenti incidentali avrebbero diritto a tali somme e per quali periodi, così impedendo a questo S.C. di verificare la sussistenza del loro stesso interesse a proporre impugnazione. Inoltre, è estremamente generico nel riportare le censure sollevate, sostanzialmente riducendosi nel lamentare l’inadeguatezza degli importi percepiti, contestazione già dichiarata in precedenza inammissibile.
10) Alessia Adduci, Cristina Agapiti, Emanuela Agazzi, Maria Felicia Placida Santa Alberti, Fiammetta Alessandri, Roberta Amoroso, Stefano Angelici, Roberta Angelini, Paola Aronica, Anna Longobardo, Giulia Longobardo, Vittoria Azara, Cristina Barella, Ornella Bastonno, Guido Bellezza, Paola Bellucci, Stefano Benvenuti, Antonella Bucci, Loredana Maurizia Bufalino, Laura Calì, Sergio Cambria, Elena Campana, Erberto Carluccio, Michela Caroppo, Antonella Catte, Ilaria Cavatorta, Ivano Cerretini, Alessia Certo, Giuseppina Chatel, Emanuela Chimienti, Fabio Collauto, Francesca Colombo, Nunziata Comoretto, Maria Fortunata Condello, Angela Corna, Domenico Corrado, Massimo Correra, Francesco Claudio Cucinelli, Anna Maria Cultrera, Fabio Massimo Cutrona, Carmelo D’Agati, Donato D’Antona, Paola De Domenico, Maria Debora De Pasquale, Antonella De Riso, Alfredo Deidda, Marina Del Vecchio, Antonio Di Felice, Grazia Maria Rita Di Giuseppe, Anna Di Nicola, Federica Dondero, Massimo Dora, Melissa Dottori, Shokoofe Eslami Varzaneh, Giuseppe Fabbri, Giammarco Fava, Bruno Ferrovecchio, Francesca Fidanza, Enrico Finazzi Agrò, Alessandro Giuseppe Fois, Ludovico Galiano, Fabrizio Gallo, Christian Gastaldi, Alessandra Ghiani, Pamela Ghirlanda, Silvia Giorgi, Maurizio Gioviale, Giulio Gitto, Salvatore Gozzo, Alessandra Guida, Adriana Ibba, Luca Innocenzi, Ornella Iuliani, Graziano Fabio La Cognata, Anna Ida La Ruina, Valeria Lagattolla, Massimo Liborio, Filippo Lintas, Paolo Emilio Gaetano Maria Lisi, Katarzyna Litwicka, Maria Rita Lo Presti Costantino, Anna Carla Loche, Giovanni Luca, Filippo Luciani, Mohsen Maani, Chiara Maffone, Anna Magliano, Olga Manolitsi, Michela Marcenaro, Fabiana Marinelli, Anna Rita Marsella, Carlo Martini, Maurizio Masciulli, Pietrina Mele, Gaetano Alfio Meli, Corrado Micucci, Fabio Mizzoni, Leonardo Monaco, Riccardo Maria Giuseppe Morici, Federica Moriconi, Andrea Morlino, Sandra Maria Motroni Gherardi, Emanuele Muscolo, Massimiliano Nocente, Laura Nocilli, Cecilia Palitto, Andrea Palmieri, Giuseppe Pappalardo, Carlo Pareo, Rosanna Pariante, Gemma Pelargonio, Pina Perfetti, Stefano Petrucci, Maria Piana, Dario Pietrasanta, Mariacristina Poggi, Vincenzo Polimeni, Mariassunta Porcelli, Luisa Porcu, Nicola Porfilio, Alessandro Pozzo, Caterina Puddu, Fabrizio Puzzilli, Antonino Randazzo, Cristiana Regini, Maria Teresa Rossi, Andrea Gennaro Ruggeri, Alessandro Russo, Federica Russolo, Giovanna Maria Saba, Alessandro Samuelli, Wanda Maria Satta, Luciano Amedeo Mario Scalisi, Luciano Scavone, Iris Maria Dorothea Schmitt, Grazia Scutti, Alessandra Sini, Federica Sodani, Antonio Soddu, Agata Spatola, Silvio Stener, Giuseppe Strano, Giuseppe Strano, Daniele Strovegli, Alessandra Talamo, Luigi Testoni, Cristiana Ticca, Serena Tola, Piera Torre, Maria Trani, Daniele Mario Tritto, Maria Giuseppina Tumminelli, Rita Ursino, Giovanni Vanoli, Salvatrice Catena Vecchio, Elisabetta Verrillo, Laura Lucia Angelica Vinci, Marina Virzì, Francesca Zanghì, Claudio Zizi e Alessia Zuccaro hanno chiesto di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni.
Tale istanza non deve essere accolta per le ragioni indicate al punto 7 di questa ordinanza con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti, che qui si richiamano. 11)Il ricorso principale e quello incidentale sono dichiarati inammissibili. I ricorrenti principali e quelli incidentali sono condannati ex art. 91 c.p.c. a rifondere le spese di lite alle rispettive Amministrazioni controricorrenti, che sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; -condan