Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Wang Yongkang, had not acted to preserve the case after the lower court's proposal expired. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of settlement results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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DECRETO sul ricorso iscritto al n.20596/2022 R.G. proposto da: WANG YONGKANG, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Barbut o, giusta procura speciale a margine del ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VITERBO, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia - Controricorrente - avverso la SENTENZA n. 715/2022, emessa da CORTE D'APPELLO di Roma, pubblicata il 23/2/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in