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Decreto — n. 2774/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2774/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2774/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3686/2023 R.G. proposto da : Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’Avv. Patrizia Longo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- IACOVO Salvatore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’Avv. Carlo Abbruzzese, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1423/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2774/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’Avv. Patrizia Longo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- IACOVO Salvatore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’Avv. Carlo Abbruzzese, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1423/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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accollo delle spese spese legali spese di assistenza condanna al pagamento pecuniario anticipo delle spese risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1423/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3686/2023 R.G. proposto da : Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’Avv. Patrizia Longo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- IACOVO Salvatore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’Avv. Carlo Abbruzzese, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1423/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 26/01/20