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Decreto — n. 2758/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2758/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved INPS challenging a Brescia Court of Appeal judgment regarding social security benefits against several individuals. The court ruled that the silence of the respondent constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limit Civil Procedure Code failure to request decision risarcimento per errore giudiziario diritto al risarcimento danni indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.361/2018 depositata il 17/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, nei confronti dei controricorrenti, in ragione dei recenti interventi chiarificatori della Corte;
art. 380-bis c.p
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.361/2018 depositata il 17/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12668/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) -ricorrente- contro ADEMAJ PRANVERA, AHMETI AJETA, FALL ABSA, ASSASSE HAYAT, CUSICANQUI CONDORI JULIETA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) -controricorrenti- nonchè contro EL GHACHI ZAHRA, MANCILLA SERRUDO LINDA ROSALIA, ET TAZIDOHA, DUNGCA ROSEL. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.361/2018 depositata il 17/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, nei confronti dei controricorrenti, in ragione dei recenti interventi chiarificatori della Corte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del proce