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Ordinanza — n. 2672/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on disciplinary dismissal, allowing full reinstatement remedy due to procedural violation of mandatory law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2672/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's decision regarding Maurizio Buttigè's disciplinary dismissal by T.U.A. Trasporti Urbani Agrigento. The court found the lower court erred in treating the dismissal as merely ineffective with monetary compensation, instead recognizing it as null due to a violation of mandatory procedural safeguards. Consequently, the case was remanded to the appellate court to apply the full reinstatement remedy rather than a weak indemnity.

Regesto Legislator

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Art. 53 R.D. n. 148/1931; Art. 18, paras. 1-2, Statuto dei Lavoratori: A violation of the mandatory procedural requirements for disciplinary sanctions renders the sanction null and void, entitling the employee to full reinstatement rather than mere monetary compensation.

Parole chiave

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disciplinary dismissal nullity mandatory procedural safeguards full reinstatement remedy Statuto dei Lavoratori indemnity vs reinstatement revoca della licenza condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 53 R.D. n. 148 del 1931
i motivi del ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1.col primo si denuncia la violazione dell’art. 53 del R.D.
Art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300 del 1970
148 del 1931, ma ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;
Art. 118 disp. att. c.p.c.
n.15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
art. 118 disp. att. c.p
n.15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6555 del 2023
300 del 1970” (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v.
Cass. lav. n. 17286 del 2015
Cass. n. 13804 del 2017
n.17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass.
Cass. n. 12770 del 2019
13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass.
Cass. n. 32681 del 2021
12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass.
Cass. n. 6765 del 2023
32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass.
Cass. n. 9530 del 2023
6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass.
Cass. n. 15355 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22977-2021 proposto da: BUTTIGÈ MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell'avvocato NELIDE CACI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DANILE; -ricorrente - contro T.U.A. TRASPORTI URBANI AGRIGENTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALERIO SCELFO, ANTONIO ARMENTANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 940/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/07/2021 R.G.N. 961/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Licenziamento R.G.N.22977/2021 Cron. Rep. Ud.09/01/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha considerato giustificato il licenziamento disciplinare intimato in data 13 dicembre 2017 a Maurizio Buttigè da T.U.A. (Trasporti Urbani Agrigento) S.r.l., ma ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2.la Corte – in sintesi e per quanto qui rileva – ha ritenuto fondato il reclamo incidentale del lavoratore che lamentava la mancata osservanza, in sede di procedimento disciplinare, delle forme previste dall’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, ma ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. i motivi del ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1.col primo si denuncia la violazione dell’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, deducendo che, ove il procedimento disciplinare sia stato posto in essere in violazione di norme imperative di legge, come nel caso di specie di radicale omissione da parte della datrice di lavoro della procedura garantista prevista dall’art. 53 R.D. n. 148 del 1931, il licenziamento non potrà essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con conseguente tutela c.d. indennitaria debole, così come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, dovendosi, viceversa, il licenziamento ritenere radicalmente nullo in quanto “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge” con applicazione della c.d. tutela reintegratoria piena di cui al primo comma dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970; 1.2.con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 300 del 1970, lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio dei fatti posti a fondamento del provvedimento disciplinare espulsivo- dei presunti accertamenti operati dal datore di lavoro a mezzo di investigatore privato; 1.3. si propone poi il terzo motivo per violazione dell’art.2729 c.c., assumendo “sia mancata la prova diretta dei fatti storici oggetto di valutazione disciplinare”; 1.4. sempre nel merito dell’addebito contestato, il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1175, 1375, 2016 e 2119 c.c., degli artt. 41 e 42 R.D. n. 148 del 1931 e dell’art. 66 del CNL Autoferrotranvieri;

3. il primo motivo di ricorso è fondato; come di recente ribadito da questa Corte: “In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione , in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970” (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n.17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n.15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

3. l’accoglimento del primo motivo del ricorso del lavoratore assorbe gli altri, in quanto l’interesse di chi ricorre è già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di gravame; pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa comp