Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2513/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders public hearing to determine if local council lawyer compensation counts as contributory remuneration for pension.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2513/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the interlocutory appeal admissible and ordered a new public hearing to resolve a significant legal question. The appellant, a former municipal lawyer, sought to include specific compensation received from his employer into his pension calculation under the 1968 law. While the lower courts confirmed the inclusion of the thirteenth-month salary, they rejected the service bonus, leaving the status of this specific payment undetermined. The Supreme Court decided to proceed to a public session to establish whether such internal lawyer fees qualify as contributory remuneration for pension purposes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4; Art. 11 della legge n. 152 del 1968: The court established that remuneration paid to internal lawyers by local entities via compensation sharing must be evaluated to determine if it constitutes contributory remuneration for pension calculations.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributory remuneration local government lawyers pension calculation service bonus internal compensation public hearing statutory interpretation compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 della legge n. 152 del 1968
Art. 11 della legge n. 152 del 1968
art. 86 c.p
11, presso l o studio dei dottori Ruta e Aurilia, che si difende in proprioex art. 86 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25272/2018 R.G. proposto da: Matteo AURILIA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 11, presso l o studio dei dottori Ruta e Aurilia, che si difende in proprioex art. 86 c.p.c. -ricorrente - contro Comune di TORRE DEL GRECO, in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Consoli n. 11, presso lo studio dell’avv. Enrico Califano, rappresentato e difeso dall’avv. Erik Furno ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 , presso lopresso l’Avvocatura dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avv.

Dario Marinuzzi -controricorrenti - avverso sentenza della C orte d’ Appello di Napoli n. 111 /201 8 depositata il 28/2/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024dal Consigliere ANDREA ZULIANI;rilevato che il ricorrente, già dipendente delComune di Torre del Grecocon funzioni di Avvocato Capo, si rivolse al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità premio di servizio (IPS) di quanto percepito a titolo di ripartizione dei compensiper le cause conclusesi favorevolmente; rilevato che la domanda è stata accolta per quanto riguarda la tredicesima mensilità, mentre è stata respinta con riguardo all’indennità premio di servizio, con decisione che è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame del lavoratore, attuale ricorrente per cassazione; ritenuto che il ricorso pone una question e di diritto di particolare rilevanza, sulla quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza, onde stabilire se gli emolumenti di natura retributiva corrisposti dagli enti locali ai loro avvocati interni, mediante ripartizione dei compensi percepiti dall’ente per le cause concluse favorevolmenteper l’ente medesimo, possano anche ai fini della IPS (e quindi degli artt. 4 e 11 della legge n. 152 del 1968) rientrare nella definizione di «retribuzione contributiva» , comegià accade in altri ambiti.

P.Q.M.

la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella cam