Sentenza — n. 2488/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso 28818-2022 proposto da: PICCIURRO MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVANA PATANELLA, VITO PATANELLA; -ricorrente - contro SICILIA DIGITALE S.P.A. (già SICILIA E SERVIZI S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 338/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 615/2020; Oggetto R.G.N.28818/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2488/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte di merito aveva valutato l’impossibilità di conversione del contratto attesa la natura di società partecipata della Regione Sicilia e la applicabilità alla stessa del divieto previsto dall’art. 18,co.2 bis del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. Avverso detta decisione Marco Picciurro proponeva ricorso. Nelle more del giudizio il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente nelle more del giudizio depositava telematicamente atto di rinuncia al ricorso in esame atteso l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 28818-2022 proposto da: PICCIURRO MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVANA PATANELLA, VITO PATANELLA; -ricorrente - contro SICILIA DIGITALE S.P.A. (già SICILIA E SERVIZI S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 338/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 615/2020; Oggetto R.G.N.28818/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2023 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Palermo, riformando la decisione del locale tribunale, aveva rigettato la originaria domanda proposta da Marco Picciurro diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato dal ricorrente con Sicilia Digitale spa in data 21.1.2014 ed alla conversione del predetto contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte di merito aveva valutato l’impossibilità di conversione del contratto attesa la natura di società partecipata della Regione Sicilia e la applicabilità alla stessa del divieto previsto dall’art. 18,co.2 bis del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. Avverso detta decisione Marco Picciurro proponeva ricorso. Nelle more del giudizio il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente nelle more del giudizio depositava telematicamente atto di rinuncia al ricorso in esame atteso l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti.
In ragione di detta rinuncia e in osservanza del disposto dell’art. 390 e segg.c.p.c, deve dichiararsi estinto il giudizio. Nulla per le spese. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;Cass.n.13636/2015;
Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la causa. Così deciso in Roma il 16 novembre 202