Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2254/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming late EU directive reception for public contract medical specialists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2254/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Marco Cianciullo's appeal against a lower court ruling that denied him additional remuneration for his medical specialization. Cianciullo argued his training at the University of Naples was equivalent to EU-standard specializations, but the Ministry of Health maintained it was not listed in official recognition registers. The court affirmed that the lower court correctly applied established case law, finding no evidence of equivalence between the specific courses attended and those required by EU directives.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 113 c.p.c.; The burden of proving the equivalence of a specialized course with EU-recognized programs rests entirely on the applicant, and the lower court's exclusion of such equivalence based on the absence of official registration is legally sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
public contract remuneration EU directive reception specialization equivalence burden of proof medical training recognition regolamento Dublino III direttiva qualifiche riconoscimento dei titoli professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14404 del 24/05/2023
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25363 del 25/08/2022
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022
6 di 7 escluso che la specializzazione in diabetologia e medicina del ricambio potesse essere considerata equipollente alle specializzazioni di cui alle previsioni eurounitarie (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022, ma cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022
altresì le successive Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022e Cass.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 2023
33634 del 2022e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 2023).
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13892/2020R.G. proposto da: MARCO CIANCIULLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALES ISAIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ESPOSITO CIRO e CASTALDI GIOVANNI –ricorrente – contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Medici specializzandi – Tardivo recepimento direttive unionali – Specializzazioni “equipollenti” R.G.N. 13892/2020 Ud. 10/01/2024CC Sez. S4/L- R.G. 13892/2020 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 2 di 7 –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 399/2020 depositata il 21/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 399/2020 del 21 gennaio 2020 la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellato MARCO CIANCIULLO, ha accolto l’appello proposto congiuntamente da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MIUR, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23851 del 23 novembre 2014.

2. MARCO CIANCIULLO aveva originariamente agito nei confronti degli appellanti per ottenere la condanna degli stessi a corrispondere le somme dovute, a titolo di adeguata remunerazione e per tardivo recepimento delle direttive eurounitarie in materia, deducendo di aver frequentato la Scuola di specializzazione in Diabetologia e Medicina del ricambio presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI tra il 1987 ed il 1990. Il giudizio innanzi il Tribunale di Roma si era concluso con l’accoglimento della domanda nei confronti unicamente della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - avendo il Tribunale dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli altri Enti - e con la condanna alla corresponsione in favore di MARCO CIANCIULLO della somma di € 20.142,00.

Sez. S4/L- R.G. 13892/2020 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 3 di 7 3. Proposto appello congiuntamente da tutti gli Enti originariamente convenuti, la Corte d’appello ha: − dichiarato inammissibile per carenza di interesse il gravame di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MIUR, alla luce della declaratoria di carenza di legittimazione passiva adottata dal giudice di prime cure; − accolto il gravame di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, osservando, sulla base del principio della “ragione più liquida”, che assumeva valenza dirimente il fatto che il corso di specializzazione seguito da MARCO CIANCIULLO non risultava compreso tra quelli elencati dalla normativa eurounitaria e negli elenchi di riconoscimento delle scuole di formazione.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre MARCO CIANCIULLO. Resiste con controricorso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso MARCO CIANCIULLO deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle Direttive 363/75 e 363/75 nonché degli artt. 2 e 8, d.P.R. 22.10.1987. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la specializzazione in Diabetologia e Sez. S4/L- R.G. 13892/2020 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 4 di 7 Medicina del ricambio non compresa negli elenchi delle specializzazioni allegati alle Direttive eurounitarie. Ciò in quanto la specializzazione in Diabetologia e Medicina del ricambio costituirebbe – secondo le previsioni del d.P.R. 22 ottobre 1987 – una delle due articolazioni della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio che ha sostituito la scuola di specializzazione in endocrinologia. Ne consegue, conclude il ricorrente, che la specializzazione da esso seguita rientra nell’ambito della specializzazione in endocrinologia, contemplata negli elenchi di cui alla disciplina eurounitaria.

2. Il motivo è infondato. Giova premettere che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spettante in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione postula che questi ultimi abbiano frequentato un corso di specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionateagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 e la successiva Cass. S ez. 3 - Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023).

Deve invece essere escluso il diritto al risarcimento in favore di coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive, non potendosi ravvisare in tal caso un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019). Sez. S4/L- R.G. 13892/2020 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 5 di 7 Questa Corte ha poi reiteratamente chiarito che in tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, se, da un lato, la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, dall’altro lato, l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all'equipollenza stessa(Cass.

Sez. 3 -Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023). In particolare, in ordine al profilo della equipollenza del corso frequentato con quelli previsti in almeno due stati membri, risulta consolidato il principio per cui tale profilo viene ad integrare un fatto costitutivo della domanda la cui prova costituisce oggetto di un onere che grava sull'attore (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14404 del 24/05/2023; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 25363 del 25/08/2022 ). Operato tale sintetico inquadramento, si deve rilevare che l’infondatezza del motivo di ricorso discende dal fatto che il giudice di merito, nell’escludere nella specie che la specializzazione in Diabetologia e medicina del ricambio potesse essere ricondotto ai corsi contemplati negli appositi elenchi di riconoscimento si è pienamente conformato all’orientamento di questa Corte che ha espressamente Sez.

S4/L- R.G. 13892/2020 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 6 di 7 escluso che la specializzazione in diabetologia e medicina del ricambio potesse essere considerata equipollente alle specializzazioni di cui alle previsioni eurounitarie (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022, ma cfr. altresì le successive Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 2023). Risultano quindi ininfluenti le diffuse argomentazioni del ricorso in ordine alla specifica evoluzione che avrebbe interessato l’assetto della Scuola di specializzazione dell’Università di Napoli, in quanto l’unico dato rilevante era (ed è) costituito dalla riconducibilità della singola specializzazione – diretta o per “equipollenza” – alle specializzazioni individuate dalla disciplina applicabile.

3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna delricorrente alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Sez. S4/L- R.G. 13892/2020 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 7 di 7 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib