Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision extinguished. The INPS, as the appellant, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and the mutual offset of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual offset of costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24519/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) -ricorrente- contro WELLAWATTA ARANCHICHIGE SADHANI AYESHA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO (NPPMSM64C06H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.311/2019 depositata il 18/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei recenti interventi chiarificatori della Corte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento