Italian Supreme Court dismisses appeal on tax collection seizure, upholding prescription defense failure due to late procedural objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by De Rose against the Milan Court of Appeal's decision to dismiss his opposition to tax collection seizures. The lower court correctly found that the appellant's arguments regarding the non-debt of the seized amounts and the expiration of the five-year prescription period were raised too late, failing to meet procedural deadlines. Consequently, the court affirmed that the regular notification of tax notices interrupted the prescription period, rendering the seizure valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 615, 617, 618 bis c.p.c.: Procedural objections regarding the validity of service of tax notices must be raised in the initial pleading or first useful defense; late challenges to notification regularity preclude the defense of prescription.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31414-2021 proposto da: DE ROSE SANTO MAURO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA FORGIONE; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Oggetto R.G.N. 31414/2021 Cron. Rep. Ud. 21/12/2023 CC ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 704/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2021 R.G.N. 1204/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 31414/21 Rilevato che:Con sentenza del giorno 7.6.2021 n. 704, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto da De Rose Santo Mauro avverso la sentenza del tribunale di Como che aveva parzialmente accolto l’opposizione, proposta da quest’ultimo, ex artt.615, 617 e 618 bis c.p.c., avverso il pignoramento presso terzi dell’1.3.18, relativo a 46 cartelle esattoriali e 10 avvisi di addebito per la somma capitale di € 215.276,93, aventi ad oggetto,per la maggior parte, contributi omessi e connesse sanzioni da versare all’Inps e all’Inail; l’opposizione era diretta a far accertare la non debenza delle somme portate dagli atti riscossivi impugnati, per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il tribunale dopo aver dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e la parziale cessazione della materia del contendere, respingeva nel resto il ricorso, perché la prescrizione non era maturata attesa la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la esistenza di atti interruttivi come risultanti dalla documentazione prodotta dall’Ader; inoltre, ad avviso del medesimo tribunale, in riferimento ai restanti atti asseritamente non notificati, l’intimazione di pagamento notificata l’1.12.17, poiché contenevala trascrizione integrale delle cartelle esattoriali sottostanti , equivaleva a prima notificadelle stesse, quindi, anche in tal caso, la prescrizione non era decorsa.
La Corte d’appello rigettava il gravame perché le censure sulla validità delle notifiche erano tardive in quanto il De Rosa avrebbe dovuto sollevarle nell’atto introduttivo del giudizio o, tutt’al più, nella prima difesa utile, mentre invece la documentazione prodotta dall’agente della riscossione volta a dimostrare la ritualità della notifica degli atti impugnati e la conseguente interruzione del termine di prescrizione del credito era stata tardivamente contestata dal contribuente. Avverso la sentenza della Corte d’appello, De Rose Santo Mauro ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi (di cui i primi cinque, proposti con un’unica parte argomentativa), illustrati da memoria, mentre l’Inail e l’Inps hanno resistito con distinti controricorsi; in particolare, l’Inail ha depositato memoria.Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e per violazione dell’art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello trascurato di considerare la documentazione depositata dall’agente della riscossione, secondo le eccezioni formulate dal ricorrente, nel senso della non regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte acriticamente trascurato la circostanza della non regolare notifica delle cartelle di pagamento, tralasciando l’esame della documentazione versata in atti dall’agente della riscossione, sull’erroneo presupposto che il Sig. De Rose Santo Mauro avesse dato atto del regolare ricevimento delle stesse.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell’articolo 3 comma 9 della legge n. 335/95, in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado, allorché era stato eccepito che erano prescritti gli importi, per buona parte dei contributi richiesti in pagamento. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’eccezione di prescrizione, avendo la Corte ritenuto che l’appellante si fosse limitato a una contestazione generica, non evidenziando alcun elemento utile a individuare il credito che si assumesse prescritto, laddove la stessa eccezione era stata correttamente formulata in quanto la parte poteva limitarsi a sollevare l’eccezione ossia ad allegare l’effetto estintivo derivante dall’inerzia del titolare del diritto.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sempre in relazione alla prescrizione, non avendo la Corte valutato quanto chiarito dal ricorrente nel corso del processo di primo grado nelle note defensionali del ricorrente e poi con il terzo motivo dell’atto di appello, dove aveva esattamente specificato i periodi caduti in prescrizione ele relative somme, indicando, altresì, l’importo residuo che sarebbe stato dovuto.
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art.111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte acriticamente trascurato l’esame della documentazione versata in atti dal ricorrente, sulla domanda di cessazione della materia del contendere. Premesso che la circostanza rappresentata da Inps nelle memorie circa inammissibilità del ricorso per l’intervento del nuovo 3 bis d.l. 146 2021 non è pertinente,trattandosi non di pignoramento presso terzi che attiene a ruoli, ma, piuttosto, a cartelledi pagamento, imotivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili.
Oltreai profili di “mescolanza” e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei - aventi ad oggettola contestazione del la regolare notificazione delle cartelle e l’affermazione della conseguente prescrizione del credito - tesi ad accreditare un complessivo vizio motivazionale, peraltro in presenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., va rilevato come le predette censure non contestano efficacemente l’accertamento, espresso dalla Corte d’appello, che i documenti comprovavano la ritualità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito (per la tardiva contestazione di tale documentazione in primo grado, da parte del ricorrente) e il conseguente mancato perfezionarsi della prescrizione del credito contributivo, né contestano efficacemente l’accertamento espresso dalla medesima Corte del merito circa la mancanza dei presupposti –con il richiamo della sentenza di primo grado – per la cessazione della materia del contendere riferita alle cartelle oggetto di rateizzazione e a quelle oggetto di rottamazione.
Le spese di lite, in favore di entrambi gli Istituti controricorrenti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare sia all’ Inps che all’Inail le spese di lite, che liquida nell’importo di € 8.000,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno degli enti convenuti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo