Italian Supreme Court dismisses tax appeal, upholding late opposition due to successful electronic notice delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Stefano Cicali's cassation appeal against a lower court ruling that declared his tax opposition late. Cicali argued that the tax notice sent via certified email (PEC) was invalid because it lacked a digital signature and used a PDF format instead of the required P7M, claiming this violated specific tax and procedural laws. The court dismissed these claims by reaffirming that the legal principle of 'purpose attainment' validates the notice if the recipient actually received and understood the document, regardless of technical formatting flaws or missing digital signatures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 DPR 602/73; Art. 60 DPR 600/73; Art. 20 D.Lgs. 82/05; Art. 156 c.p.c.; Art. 29 D.Lgs. 46/99; Art. 24 D.Lgs. 46/99; Art. 360 c.p.c.: The failure of a certified email notice to meet strict technical formatting requirements does not render it null if the recipient effectively received and understood the content, thereby satisfying the legal purpose of notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31187-2021 proposto da: CICALI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - nonchè contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI Oggetto R.G.N.31187/2021 Cron.
Rep. Ud.21/12/2023 CC PROFESSIONISTI, (o CASSA GEOMETRI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELEII 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD BONURA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 442/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 133/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 31187/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 1.6.2021 n. 442, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto da Stefano Cicali avverso la sentenza del tribunale di Siena che aveva rigettato l’opposizione proposta da quest’ultimo alla cartella notificata con pec il 9.3.18, a titolo di contributi in favore della Cassa Geometri per € 29.091,33, riferita agli anni 2010-2015.
Il tribunale riteneva la tardività dell’opposizione, in quanto proposta nel luglio 2018, oltre il termine di 40 gg. dalla valida notifica della cartella, risalente al marzo 2018. La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Stefano Cicali ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione e la Cassa Geometri hanno resistito con controricorso.Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 26 del n. DPR 602/73, dell’art. 60 del DPR n. 600/73 e dell’art. 20 del d.lgs. n. 82/05 anche in riferimento all’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto sanata per raggiungimento dello scopo la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella, trasmessa attraverso un file con estensione “pdf” anziché “p7m”, priva di firma digitale e di attestazione di conformità.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 156 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 29 del d.lgs. n. 46/99 e dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, in erronea applicazione del principio della sanatoria della notifica dell’atto per raggiungimento dello scopo, aveva ritenuto l’opposizione tardiva. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato l’irretrattabilità del credito discendente dalla tardività dell’opposizione, perché aveva ritenuto rituale la notifica della cartella.
I tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi(in quanto, tutti volti a contestare la ritenuta conoscenza da parte del ricorrente del contenuto della cartella impugnata), sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, in primo luogo, in caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948/19); inoltre, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. sez. un. n. 23620/18).
Nella specie va, quindi , ribadito il predetto principio del “raggiungimento dello scopo”, rispetto alla censura di nullità della notifica della cartella, perché trasmessa via pec, con un file con estensione “pdf” anziché “p7m”;infatti, non è stato contestato che l’atto non fosse leggibile nel formato ricevuto. Inoltre, la Corte d’appello ha accertato che il contribuente aveva ritualmente ricevuto l’atto impugnato preso la sua casella di posta elettronica certificata e non l’aveva impugnata nei termini, così che l’opposizione era, effettivamen te, diventata tardiva e il credito irretrattabile.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite in favore dei due enti ricorrenti, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE5 Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare sia all’Agenzia delle Entrate riscossione che alla Cassa Geometri le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno degli enti convenuti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato