Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of tax notice extract due to lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the plaintiff lacked standing to challenge the tax notice extract. The plaintiff argued for the nullity of twelve tax notices and one payment order based on their omission from the extract of the tax roll, but the court found the extract itself is merely informational and not an enforceable act. Consequently, the court ruled that the plaintiff could not challenge the underlying tax notice already included in the extract, as such challenges require specific statutory conditions not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 4-bis DPR 602/73; Art. 19 D.Lgs 546/92: The extract of the tax roll is an informational document, not an enforceable act; therefore, it cannot be challenged unless specific statutory conditions regarding the notification of the underlying tax notice are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29455-2021 proposto da: G.P. DI ANNA PUGNETTI C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell'avvocato MARTINO MARIA EBNER, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro Oggetto R.G.N.29455/2021 Cron.
Rep. Ud.21/12/2023 CC tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 550/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2021 R.G.N. 989/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 29455/21 Rilevato che: Con sentenza 14 maggio 2021 n. 989, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello di G.P. di Anna Pugnetti C. s.a.s. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizioneproposta dalla predetta società, ai sensi degli artt. 24 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., volta a chiedere la declaratoria di nullità e illegittimità di dodici avvisi di addebito Inps e di una cartella di pagamento, di cui aveva avuto conoscenza solo dalla consultazione dell'estratto del ruolo, consegnatole il 10 agosto 2019 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per effetto della loro omessa notifica, oltre alla prescrizione dei primi cinque avvisi di addebito.
Il Tribunale aveva dichiarato l’ inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire della società, per non avere dedotto alcun vizio di illegittimità degli atti impositivi e comunque perché era stata documentata la notificazione , con raccomandata postale, dell'unica cartella di pagamento e di alcuni avvisi di addebito e degli altri via Pec, all'indirizzo di posta elettronica della società opponente; Richiamati i principi regolanti le varie ipotesi di ammissibilità di impugnazione dell'estrattodi ruolo, la Corte territoriale ha ribadito che nelle azioni di mero accertamento,l'interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e della consistenza oggettiva soltanto quando la lesione, insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo, non abbia natura meramente eventuale, ma ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessatoe la necessità che esso (l’interesse ad agire) si concretizzi per la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, ad essa soltanto conseguendo un pregiudizio concreto e non meramente potenziale;
La Corte del merito ha, quindi, escluso la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla eliminazione di un'oggettiva incertezza sull'esistenza del rapporto dedotto in causa: per l’ assenza di qualsivoglia intimazione di pagamento o di azione esecutiva impugnata dall'appellante, integrante quella situazione di incertezza che l'azione della ricorrente avrebbeinteso rimuovere, per essersi invece limitata alla contestazione dell'estratto di ruolo. Con atto notificato il 13 novembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui l'Inps e l'Agenzia del Territorio hanno resistito con distinti controricorsi.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio Considerato che: Con un primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c.,commi terzo , nono e decimo comma legge n. 335/1995, per avere la Corte d'appello erroneamente negato la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla società opponente, nonostante la dedotta prescrizione delle pretese contributive contenute nella cartella di pagamento e negli avvisi di addebito opposti, in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29294/2019, in particolare di sottrazione, a differenza che nella materia civile, alla disponibilità delle parti del regime della prescrizione di contributi previdenziali già maturata, ostativa all'operatività della regola generale di inammissibilità di un’azione di accertamento negativo esclusivamente volta all'affermazione della prescrizione.
Con un secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per apparenza di motivazione, in quanto contraddittoria nel mancato rispetto dei principi enunciati dalla sentenza di legittimità citata, nonostante il loro specifico richiamo. La società ricorrente ha, altresì, riproposto le questioni rimaste assorbite dalla pronuncia in rito della Corte d’appello.In via preliminare, rispetto ai motivi di gravame, la questione, che questo collegio è chiamato a dirimere, concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.
Va rilevato che sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", il quale ha aggiunto il comma 4- bis all’art. 12 citato che ha stabilito, nella sua prima parte, che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», limitando l’accesso alla tutela immediata, configurata precedentemente dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 19704/15 che l’aveva rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall’art. 19 comma 3, ultima parte del d.lgs. n. 546/92.
Il comma 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/73, nella sua seconda parte prevede anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Assodato, quindi, che l’estratto di ruolo, in linea generale non è più impugnabile, si è quindi aperta la questione se la nuova normativa si applichi o meno ai giudizi pendenti. Con decisione molto recente, n. 26283 del 2022, la S.C. ha statuito, in primo luogo (e con riferimento alla prima parte del comma 4 bis), che “la disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.
Cass. n. 31240/19).” Le stesse sezioni unite, in secondo luogo e con riferimento alla seconda parte del comma 4 bis dell’art. 12 DPR 602 cit. hanno statuito che: “Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.”(Cfr. Cass. n. 10595/23). Nei termini di cui alla presente vicenda, l’estratto di ruolo non poteva, quindi, essere impugnato dal contribuente, non rientrandosi nelle deroghe di cui al comma 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/73; infatti, non risulta dagli atti, che ricorrano uno dei casi nei quali è consentita l’impugnazione del ruolo sulla base della nuova disciplina: l’eventuale ampliamento del novero di tali casi, pur auspicato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/23, è una questione che rientra esclusivamente nella competenza del Legislatore nazionale.
La normativa sopravvenuta giustifica la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore impo