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Ordinanza — n. 2176/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court corrects a material error naming the wrong railway company as the appellant in an extinction decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2176/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court ordered the correction of a material error in a decree declaring the extinction of proceedings. The original document incorrectly listed Trenitalia S.p.A. as the appellant, whereas the actual party was Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., which had previously withdrawn its appeal. Relying on Article 391 bis of the Code of Civil Procedure, the Court mandated the correction of this factual mistake to ensure the legal record accurately reflects the parties involved.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The court must correct material errors in judicial documents that misidentify parties when such errors are evident from the case file and affect the procedural standing of the involved entities.

Parole chiave

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material error correction party misidentification procedural extinction decree code of civil procedure railway company appeal correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario perturbamento del servizio ferroviario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8003-2021 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. -Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro ABBRUZZINO MATTEO, CUZZUPOLI ROBERTO, MARANGI GIANPAOLO, ORTI DANIELE, PASCALE PAOLO, PUNZO ANTONIO, RAMUNDO FRANCESCO, TREVISAN LUCA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.8003/2021 Cron.

Rep. Ud.25/10/2023 CC DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difeso dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; -controricorrenti - per la correzione del decreto di estinzione n. 28811/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 04/10/2022 R.G.N. 8003/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RILEVATO che RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha rinunciato al ricorso in Cassazione con il quale era stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano n. 566 del 2020, rinuncia notificata ai controricorrenti; che con decreto del Presidente della Sezione Lavoro n. 28811 del 2022 è stata dichiarata l’estinzione del processo con condanna della società al pagamento delle spese in favore dei controricorrentistante la mancata accettazione della rinuncia; che nell’intestazione del decreto è stata indicata Trenitalia s.p.a.invece dell’effettiva ricorrente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.,entrambe le parti hanno chiesto che si provvedesse alla correzione dell’errore RITENUTO che il Decreto del Presidente della sezione Lavoro che ha dichiarato l’estinzione del processo pendente tra le parti in epigrafe riportateè affetto da errore materiale laddove indica come parte ricorrente e rinunciante Trenitalia s.p.a. in luogo della parte effettiva risultante inequivocabilmente dagli atti che è RFI –Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; che ai sensi dell’art. 391 bis primo comma c.p.c., come richiesto dalle parti, occorre procedere alla correzione dell’errore materiale denunciato;

P.Q.M.

La Corte dispone che neldecreto n. 28811 del 2022 laddove è indicata quale parte ricorrente Trenitalia s.p.a. sia indicata invece RFI –Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Manda alla cancelleria perché provveda alle dovute an