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Ordinanza — n. 2095/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against disciplinary sanction for failure to allege employer damage under internal regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2095/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the employer's complaint regarding the interpretation of internal regulations and the alleged omission of a decisive fact lacked legal merit. The employer argued the lower court erred in not finding employer damage essential for the disciplinary offense, while the employee contested the factual assessments. The court held that internal regulations are not legal norms subject to cassation review and that factual evaluations belong exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: Internal regulations and statutes lack normative value and cannot be challenged for violation of legal interpretation rules; factual assessments by the trial court are insusceptible to review in cassation proceedings.

Parole chiave

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internal regulations disciplinary sanction employer damage cassation admissibility factual assessment legal norms trial court authority sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il primo denuncia l’errata interpretazione di un atto (Regolamento disciplinare aziendale) che non contiene «norme di diritto» ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il primo denuncia l’errata interpretazione di un atto (Regolamento disciplinare aziendale) che non contiene «norme di diritto» ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4164/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro Maurizio MAZZEO, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Alessandro Latour, che lo rappresentae difende -controricorrente - avverso la s entenza n. 678 /201 7 de lla Corte d’Appello di Salerno, depositata il 3.11.2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA L’attuale contro ricorrente si rivolse al Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, impugnando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 90 giorni, inflittagli d alla datrice di lavoro Azienda O spedaliera OO.RR.

S. G iovanni di D io e R uggi d’Aragona in esito alla contesta zione di tre comportamenti contrari ai doveri d’ufficio: avere violato il divieto di diffondere dichiarazioni non autorizzate relative alle attività istituzionali; avere consentito che nella Struttura Complessa di Malattie Infettive, da lui diretta, prestasse servizio una dott ore ssa esterna all’Azienda, che con questa aveva stipulato soltanto un contratto d’opera per assistenza domiciliare, contratto peraltro già scaduto da diversi mesi ; avere omesso di verificare la disponibilità di un posto letto nel suo repartoin un’occasione in cui un paziente era deceduto al pronto soccorso dopo essere rimasto in attesa di ricovero per circa 17 ore.

Instauratosi il contraddittorio, il T ribunale accolse parzialmente la domanda, accertando la mancanza di prove con riferimento al terzo addebito e riducendo la sanzione ai46 giorni di sospensione dal servizio che erano già stati scontati al momento in cui era stata accolta la domanda cautelare che il lavoratoreaveva presentato prima del la domanda di merito. Solo l’attuale controricorrente propose appello contro la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’impugnazione , riformò parzialmente la sentenza di primo grado, annullando totalmente la sanzione disciplinare.Contro la sentenza della Corte territoriale l’ A zienda Ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione articolato indue motivi.

Il lavoratore si è difeso con controricorso . La ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia « violazione ederrata applicazione di legge –Artt. 5, 6 e 10 del Regolamento Disciplinare approvato con delibera dell’Azienda Ospedaliera OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona n. 836 del 12.11.2010».

2. Il secondo motivo censura un «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio».

3. I due motivi hanno, nel ricorso, un’illustrazione promiscua e pare che entrambe le critiche siano volte a censurare i separati argomenti con cui la Corte d’Appello ha motivato l’annullamento della sanzione disciplinare con riguardo a ciascuno dei due illecitirimasti sub iudice dopo la sentenza di primo grado (sentenza che, non appellata dall’Azienda Ospedaliera, aveva già escluso la responsabilità diretta del medico per il grave fatto verificatosi al pronto soccorso, dove un paziente eradeceduto in attesa di essere ricoverato nel reparto per le malattie infettive). 3.1.

Quanto al primo episodiocontestato come infrazione disciplinare (rilascio di dichiarazioni agli organi di stampa non autorizzate dall’Azienda Ospedaliera ), la Corte territoriale ha rilevato unerrore nella contestazione dell’illecito disciplinare, in quanto il riferimento all’art. 6, comma 1, lett. a , del Regolamento disciplinare aziendale presupponeva un addebito di mera inosservanza di direttive interne, esclude ndo che si intendessevalorizzare anche l ’efficacia offensiva e diffamatoria delle dichiarazioni rese alla stampa,ciò che avrebbe imposto di inquadrare la fattispecie nell’art. 10, comma 1, lett. b e c , del medesimo Regolamento.

Il giudice del merito ha quindi valorizzato i principî di immutabilità della contestazione e di tipicità degli illeciti disciplinari, per giungerealla conclusione che la contestazione non era stata , in parte qua , rispettosa de gli obblighidi specificità e di chiarezza post i dall’art. 7 del CCNL di comparto. La Corte d’Appello non ha smentito, ma ha anzi mostrato di condividere, l’opinione del giudice di primo grado secondo cui le dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dall’attuale controricorrente esorbitavano dai limiti del corretto esercizio del diritto di critica, ma ha valutato che tale aspetto non era stato valorizzato nella contestazione disciplinare e non poteva pertanto essereapprezzato in sede processuale. 3.2.Quanto al secondo episodio ( presenza nel reparto di una dottoressa priva di un contratto di lavoro con l’Azienda idoneo e in corso di efficacia), la Corte d’Appello ha rilevato che, a parte la materialità del fatto, era mancata l’allegazione di un danno subito dall’Azienda, danno che è invece elemento essenziale della fattispecie di illecito disciplinare contestata alla luce dell’art. 10, comma 1, lett. k, del Regolamento disciplinare aziendale.

La Corte salernitana ha in particolare osservato che tale danno non può essere considerato sussistente in re ipsa e che nemmeno puòessere individuato nelle retribuzioni versate alla dottoressa non autorizzata a lavorare nell’Azienda, perché quest’ultima ha comunque ricevuto in corrispettivo il valore economico delle prestazionilavorative.

4. Ciò posto, i due motivi sono palesemente inammissibili. 4.1. Il primo denuncia l’errata interpretazione di un atto (Regolamento disciplinare aziendale) che non contiene «norme di diritto» ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Questa Corte ha già più volte affermato che ledisposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo, sicché in sede di legittimità sono denunciabili ‒ ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ‒ soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. nn. 27456/2017; 12202/2020; 40408/2021; 29620/2023, 30682/2023).

Ebbene, la ricorrente non prospetta, né nella forma, né nella sostanza dell’illustrazione dei motivi, che la Corte territoriale abbia violato alcuno dei canoni legali di interpretazione dei contratti, estensibili all’interpretazione di tutti gli atti giuridici privi del rango di «norme di diritto». 4.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», alludendo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma senza che si comprenda a quale fatto e a quale omissionela ricorrente intenda riferirsi. La ricorrente non condivide e contesta le valutazioni del giudice del merito in ordine alla correttezza e alla conseguente legittimità delle contestazioni disciplinari mosse al lavoratore, ma in mancanza di censure concernenti la violazione di norme di diritto, si tratta, appunto, di valutazioni , come tali insindacabili in sede di legittimità.

In sostanza, sub specie di denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio la parte ricorrente pretenderebbe dalla Corte di Cassazione nient’altro che un inammissibile riesame dell’accertamento e dell’apprezzamento dei fatti di causa che spetta no solo al giudice del merito.

5. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a€ 200 per esborsi, alle spese generali al 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per