Cassation appeal dismissed due to settlement; worker renounced appeal, court declares process extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a settlement agreement reached in a prior labor dispute. Claudio Massai formally renounced his appeal against the appellate court's decision regarding his railway worker classification and back pay, a move accepted by Rete Ferroviaria Italiana. Consequently, the court found no need to rule on the merits or assign costs, as the statutory conditions for process extinction were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party renounces the appeal and the opposing party accepts, the process is extinguished without ruling on costs or unification contributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15753-2019 proposto da: MASSAI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio degli avvocati ALBERTO BUZZI, PATRIZIA PELLICCIONI che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio Oggetto Mansioni Qualifica Rapporto privato R.G.N.15753/2019 Cron.
Rep. Ud.22/11/2023 CC dell'avvocato BARBARA SILVAGNI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4169/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 5332/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 4169/2018, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande proposte da Massai Claudio nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa volte ad ottenere l’inquadramento nel superiore livello B quadri dall’1.4.2005 e la condanna della società al pagamento delle conseguenze retributive pari ad euro 34.064,56 oltre accessori; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il predetto Massai affidato a tre motivi; che Rete Ferroviaria Italiana spa ha resistito con controricorso; cheClaudio Massai ha depositato memoria; che i l collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 4.5.2023, sottoscritto innanzi al Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento RG 35881/2022, contenente, tra l’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Claudio Massai;che tale rinunzia risulta accettata dalla controricorrente società; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; chenon sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così