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Ordinanza — n. 1940/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares appeal process extinguished after IBM voluntarily withdrew its cassation appeal against Diana Falcone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1940/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished after IBM Italia S.p.A. voluntarily withdrew its cassation appeal against Diana Falcone. While IBM had initially filed six grounds of appeal against the Milan Court of Appeal's judgment ordering payment of €46.49, the withdrawal was accepted by the respondent. The court ruled that the procedural conditions for extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure were met, while noting no further costs were due.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws an appeal, the process is extinguished without the need to address procedural costs, as the statutory conditions for extinction are satisfied.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of process Code of Civil Procedure cassation appeal procedural costs retribuzione del lavoro risarcimento per errore giudiziario discriminazione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; chenon sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso i
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15927-2022 proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo STUDIO LEGALE ICHINO -BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, LUCA MONTESARCHIO; -ricorrente - contro FALCONE DIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati SILVIA INGEGNERI, ELENA POLI;

Oggetto Altre ipotesi rapporto privato R.G.N.15927/2022 Cron. Rep. Ud.06/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1430/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 792/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 1430/2021, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato la IBM Italia spa al pagamento, in favore di Diana Falcone, dell’ulteriore importo di euro 46,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, confermando le restanti statuizioni; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la IBM Italia spa affidato a sei motivi; cheDiana Falcone ha resistito con controricorso; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di IBM Italia spa; chetale atto risulta accettato dalla controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; chenon sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso i