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Sentenza — n. 1920/2024 — snciv Generato dall'IA

Port Authority dismissed worker's appeal regarding career progression under special port law overriding general public employment rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1920/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Port Authority's appeal against a lower court ruling that granted a worker higher career qualifications. The worker, acting as a security officer, sought promotion based on private law career progression rules, while the Authority argued for public employment regulations. The court held that the specific 1994 port law applies exclusively to these entities, superseding the general public employment decree.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 52 d.lgs. n. 165/2001; Art. 6, comma 2 e 10, comma 6 legge n. 84/1994: The specific port authority law governs career progression for its employees, excluding the general public employment decree which applies only to standard public service contracts.

Parole chiave

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Port Authority Law Career Progression Public Employment Decree Lex Specialis Judicial Review Administrative Law Labor Qualifications posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
29 e successive modificazioni ed integrazioni»deve intendersi ora riferito all’art. 52 del d.lgs.
Art. 6, comma 2 della legge n. 84 del 1994
, « violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge 28 gennaio 1994 n.
Art. 10, comma 6 della legge n. 84 del 1994
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto chesussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2103 c.c
165; dell’art. 2103 c.c.; dell ’ art .
art. 2103 cod. civ
165; dell’art. 2103 c.c.; dell ’ art .

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 133/2023
Cass. n. 12627/2020
Cass. n. 21484/2020
Corte cost. n. 227/2021
Corte cost. n. 166/2020
Corte cost. n. 217/2012
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Testo completo

23PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1689/2018 R.G. proposto da : Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro Alessandro BOGGIO, domiciliat o ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione,con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PECdell’avv. Luca De Angelis, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l a Sente nza d el la Corte d’Appello di Cagliari n. 234/2017,depositata il 12. 10 .2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 . 1 2 . 202 3 dal Consigliere AndreaZuliani; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSALa Corte d’Appello di Cagliari – in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città e per quanto qui ancora interessa – accolse la domanda proposta dall’attuale controricorrente, volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad acquisire la qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente espletateper un periodo di tempo di circa due anni. In particolare, il lavoratore, inquadrato come impiegato del secondo livello, ricoprì il ruolo di Port Facility Security Officer, con mansioni ritenute dal giudice del merito corrispondenti alla qualifica di «quadroB».

Contro taledecisione l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha proposto ricorso per cassazione affid ato a un unico motivo. Il lavoratore si è difeso con controricorso , illustra to anche con memoria in vista della trattazione originariamente fissata in camera di consiglio. Con una prima ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la successiva trattazione in pubblica udienza. Alla pubblica udienza dell’11.5.2022, dopo che anche parte ricorrente aveva depositato memoria illustrativa e il Pubblico Ministero aveva rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso, questa Corte ha sospeso il processo sollevando questione di legittimità costituzione degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994(nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 12, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 169 del 2016).

Il processo è stato quindi rimesso all’odierna pubblica udienza, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 133/2023, ha risolto nelsenso dell’infondatezza la questione sollevata con la citata ordinanza interlocutoria. Il controricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa e il Pubblico Ministero hamodificato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienzaè intervenuto il solo rappresentante del Pubblico Ministero. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. , « violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge 28 gennaio 1994 n. 84; dell ’ art . 1, comma 993, legge 27 dicembre 2006 n. 296; dell’art. 52 d . l gs. 30 marzo 2001 n. 165; dell’art. 2103 c.c.; dell ’ art . 4 del CCNL dei lavoratori dei porti 2005/2008».

Le ragioni dell’ente ricorrente – già riassunte nell’ordinanza interlocutoria n. 24575/2022, con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale– sono sostanzialmente incentrate sulla ritenuta incompatibilità tra la tutela reale del diritto alla qualifica superiore richiesta dal lavoratore in forza dell’art. 4 del CCNL dei lavoratori dei porti per il quadriennio 2005/2008 (integrativo del disposto dell’art. 2103 c.c.) e la natura di ente pubblico non economico dell’Autorit à di Sistema Portuale. Secondo parte ricorrente, la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro porta necessariamente con sé l’applicabilità dell’art. 5 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, quindi, della regola per cui «L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramentodel lavoratore » .

2. Questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria, ha rilevato che gli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994stabiliscono chiaramente: che alle autorità portuali « non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni»;che «Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa»; che tale rapporto di lavoro « è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro … stipulati dall ’ associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale».Il riferimento al «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni»deve intendersi ora riferito all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché la legge n. 84 del 1994 esclude che si applichi, ai dipendenti delle autorità portuali , (anche) l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (è appena il caso di aggiungere, per completezza, data l’irrilevanza, ratione temporis, di tale aspetto nel presente processo, che la situazione non è sostanzialmente mutata a seguito della modifica apportata all’art. 6 della legge n. 84 del 1994 dal d.lgs. n. 169 del 2016, il quale ha esteso alle autorità portuali l’applicazione del solo titolo I del d.lgs. n. 165 del 2001, del quale non fa parte l’art. 52).

3. Poiché l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 è considerato diretta attuazione dell’art. 97, comma 4, Cost., che impone la regola del concorso per l’accesso al pubblico impiego, «salvo i casi stabiliti dalla legge», e poiché le eccezioni legali alla regola costituzionale sono ammessesolo se funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione e giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (Corte cost. nn. 227/2021; 166/2020; 217/2012), questa Corte ha ritenuto necessario sottoporre la relativa questione al giudice delle leggi. 4.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2023, ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” sollevata, in riferimento all’art. 97, quarto comma, della Costituzione».

Il giudice delle leggi non ha messo in dubbio la diversità de i casi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di passaggio dai ruoli impiegatizi alla qualifica dirigenziale (casi con riferimento ai quali la prevalenza delle regole del pubblico impiego è stataaffermata, rispettivamente, da Cass. n. 12627/2020 e da Cass. n. 21484/2020), ma ha ritenuto che, per la promozione ad una qualifica superiore nell’ambito di funzioni e mansioni non dirigenziali, «la scelta operata dal legislatore del 1994 di regolare questi rapporti di lavoro secondo modelli propri del diritto privato – e la conseguente applicabilità dell ’ art. 2103 cod. civ. nell’ambito delle progressioni in carriera – appare giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione delle Autorità portuali, così come istituite e configurate dalla legge n. 84 del 1994».

5. A questo punto, poiché lex specialis derogat generali , non c’è dubbio che la legge n. 84 del 1994 deve trovare applicazione per i lavoratori dipendenti dalle Autorità di Sistema portuale in deroga alle previsioni che il d.lgs. n. 165 del 2001 detta, in generale, per i dipendentipubblici contrattualizzati . Pertanto i l ricorso non può che essere respinto, perché affidato al contrario presupposto che l’art. 52 del d.lgs.n. 165 del 2001 trovasse applicazione anche nel caso in esame.

6. Respintoil ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità vengono interamente compensate, ravvisandosi una grave ed eccezionale ragione in tal senso nella non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionaleche avrebbe potuto dargli fondamento.

7. Si dà atto chesussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente , d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1