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Ordinanza — n. 1902/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1902/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1902/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12951-2022 proposto da: ALLUMINFER S.A.S. DI D'APOLITO SALVATORE C., già ALLUMINFER DI D'APOLITO S. E DELLI FIORI G. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO PASSAGLIA 11, presso lo studio dell'avvocato AMALIA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati FERNANDO PAGLIARA, STEFANO EPICOCO; -ricorrente - contro SAID MUSTAPHA; -intimato - Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.12951/2022 Cron. Rep. Ud.06/12/2023 CC avverso la sentenza n. 1042/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 86/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1902/2024 — snciv · Corte di Cassazione: DI D'APOLITO SALVATORE C., già ALLUMINFER DI D'APOLITO S. E DELLI FIORI G. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO PASSAGLIA 11, presso lo studio dell'avvocato AMALIA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati FERNANDO PAGLIARA, STEFANO EPICOCO; -ricorrente - contro SAID MUSTAPHA; -intimato - Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.12951/2022 Cron. Rep. Ud.06/12/2023 CC avverso la sentenza n. 1042/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 86/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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diritto al salario ricalcolo del salario compensazione della differenza supplemento di salario confronto dei redditi tredicesima

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 14989/2005
Sez. Un. n. 14989/2005; Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12951-2022 proposto da: ALLUMINFER S.A.S. DI D'APOLITO SALVATORE C., già ALLUMINFER DI D'APOLITO S. E DELLI FIORI G. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO PASSAGLIA 11, presso lo studio dell'avvocato AMALIA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati FERNANDO PAGLIARA, STEFANO EPICOCO; -ricorrente - contro SAID MUSTAPHA; -intimato - Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.12951/2022 Cron. Rep. Ud.06/12/2023 CC avverso la sentenza n. 1042/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 86/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1.La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1042/2021, pronunciando sul gravame presentato da Said Mustapha nei confronti di Alluminfer sas di D’Apolito Salvatore C., in persona del legale rapp.te pt, già Alluminfer di D’Apolito Salvatore e Delli Fiori Giovanni snc, nonché di Delli Fiori Giovanni in proprio, in riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi ha condannato gli appellati al pagamento, in favore del predetto Said, della ulteriore somma di euro 27.177,31, di cui euro 2.765,05 per TFR,a titolo di differenze retributive, oltre accessori, e a rifondere le spese processuali del doppio grado per il principio della soccombenza, da liquidarsi in favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Alluminfer sas di D’Apolito Salvatore C. affidato ad un solo motivo. 3.Said Mustapha non ha svolto attività difensiva. 4.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 co. 2 cpc, quest’ultimo nella sua formulazione anteriore all’intervento dell’art. 13 D.l. n. 132/2014 modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 162/2014, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la Corte territoriale, in una situazione di soccombenza reciproca in quanto erano state riconosciute solo le differenze retributive per mansioni superiori e per un livello diverso ed inferiore a quello indicato dal lavoratore, ribadendo la negazione (già espressa dal Tribunale) di qualsivoglia prestazione di lavoro straordinario, con una notevole riduzione della domanda originaria con la quale si rivendicava la somma di euro 108.800,60, aveva erroneamente ritenuto di non compensare, anche solo parzialmente, le spese di lite, come invece aveva fatto correttamente il primo giudice. 2.Il motivo è infondato. 3.Si richiama il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.

Sez. Un. n. 14989/2005; Cass. n. 11329/2019; Cass. n. 10861/2002) secondo cui, in tema dispese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. 4.Nella fattispecie, pertanto, il mancato esercizio della facoltà, da parte dei giudici di seconde cure, di disporre la compensazione, anche parziale, delle spese di lite, non è sindacabile in sede di legittimità, potendo venire in rilievo, quale vizio denunciabile in cassazione, solo il limite della violazione del principio della soccombenza sancito dall'art.91 cpc, secondo cui il relativo onere non può mai essere posto a carico della parte rimasta totalmente vittoriosa: ma tale ipotesi non ricorre nel caso concreto. 5.Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 6.Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva. 7.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello s