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Ordinanza — n. 1849/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court ignored missing work hours evidence in labor dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1849/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Domenico Carriero's cassation appeal against the Campobasso Court of Appeal's decision awarding severance pay and back wages to Antonietta Trivisonno. Carriero argued the lower court erred by failing to verify the actual hours worked by the employee, a fact he claimed was decisive for calculating unpaid overtime and the final severance amount. The court held that the appeal arguments were inadmissible due to lack of novelty and insufficient decisiveness, as the lower court's judgment explicitly relied on the five deducted days per month without needing to establish the specific hourly rate.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4, 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal based on alleged omission of decisive facts or violation of procedural rules is inadmissible if the grounds lack novelty relative to the lower court's decision or if the omission was not decisive for the outcome.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility novelty of complaint decisive facts omission severance pay calculation labor dispute evidence ore di lavoro non effettuate sussidio per le spese di soggiornante settimanale indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n.
Art. 115 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.-Col primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 13 comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Art. 111 Cost., comma 6
art. 115 c.p
Ragioni della decisione 1.-Col primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c.
articolo 111 Cost
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28470-2022 proposto da: CARRIERO DOMENICO, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC; -ricorrente - contro TRIVISONNO ANTONIETTA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato MARIAROSARIA SIMONELLI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 48/2022 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/05/2022 R.G.N. 76/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza in atti, ha rigettato il gravame proposto da Carriero Oggetto R.G.N.28470/2022 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC Domenico ed ha accolto quello di Trivisonno Antonietta e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato in complessivi € 45.605,34 la somma spettante a titolo di TFR ed inoltre in € 18.127,35 le differenze retributive relative alle cinque giornate mensili detratte mensilmente dalla busta paga della lavoratrice nel periodo 1/1/2009 al 30/6/2014, con condanna al pagamento delle stesse somme, oltre agli accessori e le spese.

In particolare la Corte d'appello ha confermato che, come rilevato dal giudice di prime cure, dalle buste paghe risultava che per ogni mese del periodo indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - dall’1/1/2009 al 30/6/ 2014 - erano state sottratte dalla busta paga della lavoratrice in media cinque giornate di lavoro sotto la dicitura assenze, le quali comportavano una differenza retributiva a favore della lavoratrice che ammontava complessivamente a € 18.127,35 per come conteggiato dal c.t.u. il quale aveva pure correttamente calcolato il TFR spettante anche sulla base del quantum relativo alle cinque giornate mensili, per un totale di € 45.605,34.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Carriero Domenico al quale ha resistito con controricorso Trivisonno Antonietta. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.-Col primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. atteso che,a fronte della mancata specificazione dell'orario praticato da parte della Trivisonno,il ricorrente fin dalla comparsa di costituzione innanzi al primo giudice aveva specificato in modo puntuale e preciso l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice senza che la stessa avesse effettuato alcuna contestazione non potendosi considerare tale la semplice affermazione “ non vero”; con la conseguenza che sarebbe stato sufficiente un semplice raffronto tra quanto dedotto dal Carriero e le ore retribuite esposte nelle buste-paga per fare chiarezza in merito e quindi disattendere la richiesta della Trivisonno.

Non poteva inoltre essere proposta a fondamento della decisione la testimonianza della cognata della Trivisonno. E quindi la sentenza andava cassata per carenza assoluta di motivazione. 1.2.- Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Sussiste anzitutto eterogeneità delle censure (Cass. n. 7009 del 17/03/2017) e difetto di autosufficienza quanto alle deduzioni ed allegazioni richiamate ai fini della asserita non contestazione; mentre sotto quest’ultimo profilo va pure rilevato che nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019;

Cass. n. 3126 del 2019). Inoltre, a prescindere dalla formale rubrica il motivo di ricorso si limita a richiedere una nuova inammissibile selezione delle prove idonee ai fini della decisione ed un riesame della valutazione operata dal giudice del merito. Per di più la censura esposta non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale si fonda sulla detrazione di cinque giornate lavorative al mese dalla busta paga e non parla mai del quantum dell’orario di lavoro osservato dalla lavoratrice; talché il motivo di ricorso è pure connotato da assoluta novità rispetto al devolutum ed al decisum.

Infine va pure escluso il denunciato vizio di motivazione della sentenza atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione deve essere circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale ex articolo 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, illogica o incomprensibile, purche’ il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; cosa che è del tutto insussistente nel caso in esame, come risulta dalla parte in fatto di questa decisione. 2.- Il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. avendo il giudice del tutto omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perché l'accertamento dell'orario di lavoro effettivamente osservato dalla Trivisonno costituisce un fatto decisivo per il giudizio sia per quanto attiene alle ore di assenze non retribuite sia per quanto attiene al conseguente calcolo del TFR.

Anche questo motivo è inammissibile per novità della censura e mancanza di decisività (la sentenza impugnata non parla mai dell’orario di lavoro); ed inoltre per difetto di autosufficienza, perché non spiega dove e come sarebbe stato accertato l'orario di lavoro in difetto della trascrizione degli atti di causa; ed che fine avrebbe tale accertamento rispetto al decisum. 3.-Col terzo motivo si deduce la nullità della c.t.u. e quindi della sentenza espletata ai sensi dell'articolo 360 n. 4 c.p.c. in quanto il quesito demandato alla c.t.u. , ai fini della quantificazione delle spettanze, faceva riferimento al periodo dall'1/1/1990 al 30/6/2014 laddove la domanda formulata dalla Trivisonno era relativa al periodo dal 1/1/2009 al 30/6/2014 con la differenza di circa vent'anni rispetto al petitum ed al dispositivo della sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato. In realtà, a prescindere dal contenuto del quesito demandato al ctu, la Corte d'appello - nella sentenza impugnata - ha fatto più volte corretto riferimento proprio al periodo dall'1/1/2009 al 30/6/2014, senza che risulti neppure contestato che le somme liquidate non fossero dovute o fossero da conteggiare differentemente dal quantum riconosciuto in sentenza. 4.- In conclusione, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari