Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1801/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal upholding Rome labor court jurisdiction based on business dependency location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1801/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appeal filed by CKS Bus S.R.L.S. against the Rome labor court's decision on territorial jurisdiction. The lower court ruled that the company's parking lot in Rome constituted a business dependency under Article 413 of the Code of Civil Procedure, maintaining jurisdiction despite the transfer of the lot within the same municipality. The Court affirmed this reasoning, emphasizing that minor internal relocations do not sever the territorial link established by the original location of the business dependency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 413 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: The court rejects an appeal challenging labor jurisdiction when the employer's business dependency remains within the original territorial unit, ruling that internal transfers of parking areas do not alter the established territorial connection.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor jurisdiction business dependency territorial competence internal transfer Article 413 c.p.c. appeal dismissal Rome labor court competenza speciale in materia di contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 413 c.p.c.
5.-Nel merito la questione interpella l’interpretazione dell’art. 413 c.p.c. con cui il legislatore ha delineato il perimento della competenza territoriale del giudice del lavoro, che ha natura inderogabile ed è pertanto rilevabile d'ufficio, dettando alcuni fori speciali esclusivi ed alternativamente concorrenti.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Le spese vanno regolate all'esito del giudizio di merito; avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13 , comma 1 quater, dpr n.
articolo 413 c.p
Sosteneva pertanto la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'articolo 413 c.p.c.
art. 413 comma 3 c.p
3.-In secondo luogo, va pure rilevato che il tribunale ha affermato che la causa sia stata proposta nel 2022 dopo sei mesi dal trasferimento della dipendenza da via Lunghezzina a via Prenestina; e tale presupposto è pacifico e non contestato nella causa, agli effetti dell’art. 413, comma 3 c.p.c.
art. 413 c.p
5.-Nel merito la questione interpella l’interpretazione dell’art. 413 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27 maggio 2019, n. 14449
Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154
Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154); e che tale presupposto di fatto deve ritenersi esistente nel caso di specie secondo il corretto accertamento compiuto dal giudice del merito e riportato in premessa.
Cass. nr. 1285/2022
Cass. nr. 2003 del 2016
Cass. nr. 29344 del 2017
2003 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nr. 29344 del 2017 e Cass.
Cass. nr. 25613 del 2019
29344 del 2017 e Cass. nr. 25613 del 2019, ponendosi sulla scia di Cass.nr.
Cass. nr. 11320 del 2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 13130-2023 proposto da: C.K.S. BUS S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato AMEDEO SORGE; -ricorrente - contro CORVAGLIA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 19, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/05/2023 R.G.N. 10260/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO; Oggetto REGOLAMENTO COMPETENZA NOZIONE DIPENDENZA AZIENDALE R.G.N.13130/2023 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. 1.- Il tribunale di Roma, con ordinanza in data 16/5/2023, viste le note in sostituzione dell'udienza, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta CKS Bus Srls ammettendo le prove in relazione alla causa proposta nei suoi confronti da Corvaglia Massimiliano, dopo la fine del rapporto di lavoro. 2.- A fondamento della decisione il tribunale ha sostenuto che esistesse la propria competenza territoriale in quanto gli autobus aziendali, su cui lavorava il ricorrente, erano stati parcheggiati sino a gennaio 2021 in via Lunghezzina,75 in Roma dove pacificamente gli autisti si recavano all'inizio del turno, lasciavano i loro effetti personali in un container, prelevavano il mezzo per il trasporto dei turisti e rientravano a fine turno; tale area adibita a parcheggio costituiva una dipendenza aziendale agli effetti dell'articolo 413 c.p.c.; dal gennaio 2021 l'area di parcheggio era stata trasferita da via Lunghezzina a via Prenestina, 3065 sempre nel Comune di Roma; tale trasferimento del luogo dove il lavoratore era addetto al momento della cessazione del rapporto non faceva venir meno il criterio di collegamento con la competenza del tribunale di Roma anche se la causa era stata proposta nel 2022, oltre i sei mesi dal trasferimento della dipendenza ex art. 413 comma 3 c.p.c. posto che il criterio del luogo dell'azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha sì carattere temporaneo, ma a condizione che l'azienda o la dipendenza siano cessate definitivamente o trasferite in un luogo che non radichi più la competenza dello stesso tribunale, mentre nel caso di specie la sede aziendale era rimasta a Roma essendo stata trasferita all'interno dello stesso comune. 3.- Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza la CKS Bus Srls con due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito il lavoratore.

Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza. Ragioni della decisione 1.- Con il ricorso per regolamento di competenza la CKS Bus SRLS ha sostenuto in primo luogo di aver sollevato nella memoria di costituzione l'eccezione di competenza per territorio del tribunale di Roma in favore del tribunale di Tivoli, avendo l'azienda sede a Zagarolo,nel circondario di questo ultimo tribunale; e di aver eccepito che sin dal gennaio del 2020 il parcheggio di via Lunghezzina era stato chiuso e cessato avendo la società acquisito un'altra area di parcheggio in via Prenestina, nel medesimo comune di Roma; per tale fatto essa aveva eccepito la perenzione del termine semestrale che, ai sensi dell’art. 413,3 comma c.p.c., consentiva la permanenza della competenza per territorio presso il tribunale di Roma, attesa l'intervenuta cessazione dell'asserita dipendenza da ben oltre un anno dalla data del deposito del ricorso introduttivo.

Sosteneva pertanto la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'articolo 413 c.p.c. avendo nella fattispecie il tribunale equivocato tra il concetto di sede e quello di dipendenza aziendale, al fine di radicare la competenza; in quanto, pur rilevando che la dipendenza in via Lunghezzina fosse cessata ben oltre un anno prima del deposito del ricorso, il tribunale ha chiamato poi tale dipendenza sede ed ha fatto erroneo riferimento ad un asserito trasferimento della dipendenza (chiamata sede) nel medesimo comune quale fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza della competenza. 2.-Il motivo è infondato.

Ed invero, premesso che il trasferimento di cui si discute non si riferisce ad altro se non a vicende modificative della ubicazione spaziale dell'azienda o della dipendenza ai soli fini della competenza territoriale, va condivisa la soluzione individuata dal tribunale di Roma secondo cui la cessazione del criterio temporaneo della azienda o della dipendenza - nel caso di inizio della causa oltre i sei mesi dal trasferimento –presuppone ab imis uno spostamento idoneo ad incidere sulla competenza territoriale. Ed invero, anzitutto nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, va rilevato che non esiste alcuna tardività dell’eccezione di competenza che risulta ritualmente sollevata nella memoria di costituzione tempestivamente depositata; a nulla rilevando ovviamente che la stessa eccezione sia stata decisa successivamente, dopo la prima udienza, dato che ai fini della tempestività dell’eccezione conta esclusivamente il momento in cui essa sia stata sollevata ad opera della parte (v.

Cass. Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016). 3.-In secondo luogo, va pure rilevato che il tribunale ha affermato che la causa sia stata proposta nel 2022 dopo sei mesi dal trasferimento della dipendenza da via Lunghezzina a via Prenestina; e tale presupposto è pacifico e non contestato nella causa, agli effetti dell’art. 413, comma 3 c.p.c. 4.- Ciò detto, la soluzione cui è giunta la decisione impugnata, affermativa della competenza del medesimo Tribunale di Roma, va ritenuta corretta e conforme a legge dovendo escludersi anzitutto che alla base della stessa vi sia alcuna confusione tra il luogo della sede e quello della dipendenza; il tribunale ha sempre fatto corretto riferimento alla dipendenza aziendale, anche laddove per un lapsus calami ha impiegato il termine sede; essendo incontestato nella causa che la sede aziendale sia altrove (in Zagarolo), e che in ogni caso qui si discute soltanto della dipendenza ovvero dell’area di parcheggio degli autobus aziendali e del suo spostamento da via Lunghezzina a via Prenestina, sempre all’interno del Comune di Roma. 5.-Nel merito la questione interpella l’interpretazione dell’art. 413 c.p.c. con cui il legislatore ha delineato il perimento della competenza territoriale del giudice del lavoro, che ha natura inderogabile ed è pertanto rilevabile d'ufficio, dettando alcuni fori speciali esclusivi ed alternativamente concorrenti.

In particolare rilevano il secondo e terzo comma della norma citata, ove è previsto che: “2.-Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 3.-Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”. 6.-Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che, a mente della medesima disciplina appena indicata, quando non vi sia stato alcun trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel secondo comma, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro. 7.- Analoga soluzione deve essere apprestata, secondo questo Collegio, quando la domanda viene proposta oltre il termine di sei mesi da uno spostamento della dipendenza o dell’azienda (all’interno dello stesso comune o dello stesso circondario) che sia però inidoneo ad incidere sulla competenza territoriale, ai sensi del 3° comma dell’art.413 c.p.c. 8.- Questa ultima disposizione, laddove dice che la competenza “permane” per sei mesi presuppone infatti che il “trasferimento” della dipendenza, che serve a prorogare la competenza nel luogo della precedente dislocazione, debba essere idoneo ad incidere, ab origine, sulla stessa competenza territoriale; mentre lo stesso criterio non ha motivo di venire in rilievo a fronte di spostamenti della dipendenza che per essere avvenuti all'interno dello stesso circondario o addirittura dello stesso comune, non siano tali da incidere sulla competenza; rimanendo, quindi, irrilevanti ai fini della norma. 9.- Rimane in tal modo fermo, pertanto, il foro della dipendenza di cui al secondo comma che, non avendo mai subito mutamenti territoriali idonei ad incidere ai fini dell’individuazione del giudice competente, non è soggetto al limite semestrale indicato della norma. 10.- La soluzione prescelta, ad avviso di questo Collegio, non è solo quella che appare più logica ed aderente al composto normativo, ma anche l’unica ad essere sostenuta letteralmente dal verbo “permanere” che, come già detto, sottende uno spostamento idoneo a comportare un potenziale cambiamento della competenza territoriale, rispetto a cui il terzo comma appresta un regime temporaneo di proroga della competenza precedente, che non si può integrare quando non si sia mai realizzato alcuno spostamento della competenza per territorio. 11.- Inoltre, la stessa esegesi ha a proprio favore l’essere idonea a garantire, più di quella contraria, la soddisfazione degli interessi processuali e sostanziali di entrambe le parti (relativi alla decisione della causa nel territorio in cui si è realizzato il rapporto ed in cui ancora insistono i beni aziendali che configurano la dipendenza) che appaiono perseguiti dal legislatore con la speciale disciplina della competenza territoriale in discorso; e che rimangono meritevoli di essere assicurati anche oltre il limite di sei mesi, a fronte di una modifica della ubicazione della dipendenza che è rimasta all’interno del perimetro della competenza territoriale originaria. 12.-Infine la stessa soluzione si connette pure, meglio di quella opposta, con la natura inderogabile ed oggettiva della competenza territoriale del giudice del lavoro dal momento che porta a negare rilevanza a spostamenti di scarsa entità che non abbiano comunque alcun nesso con gli interessi sostanziali in concreto realizzati nel rapporto di lavoro, rimasti legati al territorio dove lo stesso si è sempre svolto. 13.-Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabilità della dipendenza nella struttura organizzata di via Lunghezzina, occorre preliminarmente osservare che la decisione sulla competenza deve essere presa in base agli atti ex art.38 c.p.c. ed occorre altresì ribadire che per dipendenza aziendale deve essere inteso il luogo in cui il datore abbia dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (Cass.27 maggio 2019, n. 14449, in motivazione sub p.to 3;

Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154); e che tale presupposto di fatto deve ritenersi esistente nel caso di specie secondo il corretto accertamento compiuto dal giudice del merito e riportato in premessa. 14.-Rileva, inoltre, ai fini della causa che questa Corte ( n. 1285/2022) ha già applicato più volte la nozione di “dipendenza” anche al parcheggio sia pure di proprietà di terzi in cui siano collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (nellaspecie, si trattava del carico delle merci, del trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dai lavoratori autisti (Cass. nr. 2003 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nr. 29344 del 2017 e Cass. nr. 25613 del 2019, ponendosi sulla scia di Cass.nr. 11320 del 2014). 15.-La soluzione presa dal giudice di merito è dunque corretta; il ricorso va quindi respinto, e va affermata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini previsti dalla legge.

Le spese vanno regolate all'esito del giudizio di merito; avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002. PQM rigetta il ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Roma davanti a cui le parti dovranno riassumere la causa nei termini previsti dalla legge; spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei