Court corrects Cassation order by removing erroneous mention of unified contribution payment due to appellant's victory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to its own 2018 judgment regarding the payment of unified judicial contributions. While the appellant, Poste Italiane, had successfully won the appeal against Sandro Palazzolo, the original order incorrectly stated that the contribution obligation existed. The court ruled that since the appellant was entirely victorious, the statutory conditions for this specific payment clause were not met, necessitating the removal of that text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002; When an appeal is wholly accepted, the requirement for the appellant to pay an additional unified contribution does not arise, and any judicial order erroneously stating otherwise must be corrected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6922-2013 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE TRIFIRO'; -ricorrente - contro PALAZZOLO SANDRO; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 2593/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 02/02/2018 R.G.N. 6922/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N.6922/2013 Cron. Rep. Ud.09/01/2024 CC CONSIDERATO CHE la Corte di Cassazione ha accolto, con ordinanza n. 2593 del 2018, il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. nei confronti di Sandro Palazzolo, cassando la sentenza n. 19 del 2012 della Corte di appello di Milano; in particolare, il dispositivo della decisione recita: «la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta le domande introduttive del giudizio. Compensa le spese del procedimento di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.» RILEVATO CHE l’art. 13, comma 1-quater, vigente ratione temporis, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; pertanto, il contributo unificato atti giudiziari costituisce un obbligo normativo di rimborso che deriva automaticamente dalla soccombenza (in rito o nel merito) della parte ricorrente;nel caso di specie, la società ricorrente è risultata, in sede di legittimità, totalmente vittoriosa, in quanto – come risulta chiaramente dalla motivazione e dal dispositivo della ordinanza - la sua impugnazione è stata integralmente accolta, e non sussistono, dunque, i requisiti normativi per l’applicazione della suddetta disposizione di legge: il richiamo delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificato costituisce una statuizione dinatura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato,che richiede al giudice una mera operazione tecnico- esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, con conseguente ammissibilità del procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; il dispositivo della ordinanzan. 2593/2018 va, pertanto, corretto con l’eliminazione di tutto il seguente periodo «Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13».
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanzan. 2593/2018 sia corretto con l’eliminazione di tutto il seguente periodo «Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del procedimento R.G