Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of pertinence and failure to cite specific facts under Art. 360 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that the lower court failed to examine a decisive fact regarding witness testimony. The appellant argued the appellate court ignored the witness's deposition, but the Court found no specific factual omission or contradiction was identified. Consequently, the appeal was rejected for lack of pertinence and because it improperly requested a re-evaluation of evidence reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the decisive fact allegedly omitted or does not allege a vizio of motivation now excluded from the list of admissible grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11538/2022r.g., proposto da Vitale Maria Carmela, elett. dom.tain Via Roma n. 50, Melito Porto Salvo (CZ), rappresentatae difesa dall’avv. Giuseppina Iaria . ricorrente contro Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 451/2021 pubblicata in data 12/11/2021, n.r.g. 342/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/12/2023dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Con ordinanza ingiunzione, notificata in data 22/06/2017, a Vitale Maria Carmela era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 101.175,20 a titolo di sanzioni amministrative per plurime violazioni relative ad alcune posizioni lavorative dei suoi dipendenti, indicate nel verbale di accertamento della Guardia di Finanza. OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione -verbali della Guardia di Finanza - rilevanza probatoria Avverso tale ordinanza proponeva opposizione la Vitale, eccependone l’illegittimità (e chiedendone quindi l’annullamento) per violazione dell’art. 18 L. n. 689/1981, non essendo stata sentita personalmente pur avendone fatto richiesta; per inosservanza del termine di decadenza previsto per la contestazione della sanzione; per insussistenza delle violazioni contestate e per mancanza di prova circa l’asserito lavoro straordinario svolto – e da lei asseritamente non registrato –dai dipendenti Orlando e Zampaglione. 2.-Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale adìto accoglieva parzialmente l’opposizione limitatamente alla violazione della mancata registrazione del rapporto di lavoro per un giorno, ma la rigettava nel resto. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale rigettava il gravame interposto dalla Vitale.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è inammissibile il motivo di appello relativo all’assenza di motivazione della sanzione, poiché censura nuova, in quanto non proposta con il ricorso di primo grado, e quindi tardiva;
b) le dichiarazioni rese ai verbalizzanti nel corso degli accertamenti ispettivi hanno un valore probatorio, anche se non reiterate in giudizio, poiché sono comunque elementi da valutare unitamente alle altre emergenze istruttorie, come insegna Cass. n. 9251/2010;
c) dinanzi alla Guardia di Finanza la sig.ra Orlando aveva dettagliatamente indicato i periodi di lavoro prestati alle dipendenze della Vitale e si è presentata spontaneamente in data 27/08/2014 per rettificare l’anno di inizio del rapporto di lavoro, inizialmente dichiarato nel 2011 e poi corretto nel 2012, fornendo anche un preciso riferimento temporale a comprova di detto ricordo, ossia la circostanza del suo rientro da Milano alla fine di luglio 2012 e di aver iniziato a lavorare presso la Vitale dopo l’estate di quell’anno;
d) sulla base di quelle dichiarazioni sono stati calcolati il periodo di lavoro non registrato dalla Vitale e le relative sanzioni;
e) nel corso della deposizione testimoniale l’Orlando , pur affermando di non ricordare nulla, ha però confermato di aver detto la verità dinanzi alla Guardia di Finanza;f) gli altri testimoni, le cui deposizioni sono invocate dall’appellante per smentire la ricostruzione dei fatti della Orlando, non sono attendibili, perché il sig. Vitale Luciano è il fratello dell’appellante e le sue dichiarazioni sui periodi di lavoro della Orlando sono assai generiche ed incerte, basti evidenziare che non ricordava periodi di lavoro della Orlando regolarmente registrati dalla sorella;
g) stesse considerazioni valgono per la sig.ra Nucera Simona, cliente del negozio, che ha escluso che la Orlando avesse lavorato sia nel 2012, sia nel 2013, mentre nel 2013 è stata regolarmente registrata dalla Vitale; h) è inammissibile il motivo di appello sulla mancata ammissione di due testi, perché uno è la sig.ra Nucera che, come visto, è stata escussa e dell’altro l’appellante non dice su cosa dovrebbe deporre;
i) infondato è infine il motivo relativo alla condanna a parte delle spese, poiché il principio di diritto è che la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, mentre nel caso in esame la Vitale è stata solo in minima parte vittoriosa. 4.- Avverso tale sentenza Vitale Maria Carmela ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria ha resistito con controricorso. 6.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.- Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria, fittizia, apparente motivazione su un punto decisivo della controversia” in relazione alla deposizione testimoniale della Orlando.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo nella nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., il vizio di motivazione può essere fatto valere solo in termini di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. La ricorrente non ha indicato quale sarebbe stato il fatto storico di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame, né ha illustrato la sua decisività. In secondo luogo il motivo è inammissibile laddove denunzia una motivazione “insufficiente e contraddittoria”, vizio ormai espunto dai motivi a critica vincolata imposti dall’art. 360 c.p.c.
In terzo luogo, contrariamente all’assunto della ricorrente, i giudici d’appello hanno reso un’ampia motivazione sulla utilizzabilità della deposizione della testimone Orlando e sulla sua attendibilità, avverso la quale la ricorrente non rivolge censura alcuna. E dunque il motivo si rivela inammissibile per difetto di pertinenza. Infine il motivo è inammissibile perché in realtà sollecita a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, che invece è attività riservata al giudice del merito, il quale ha correttamente applicato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte circa la rilevanza da attribuire ai verbali di accertamento ispettivo redatti da pubblici ufficiali e circa la loro fidefacienza limitatamente ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e al fatto storico delle dichiarazioni a lui rese (Cass. n. 9251/2010;
Cass. n. 14965/2012; Cass. ord. n. 15191/2014). 2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, c