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Ordinanza — n. 1722/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for unpaid wages, ruling lower court correctly evaluated evidence without confessional value of free statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1722/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's request to overturn the lower court's finding that no subordinate employment relationship existed between the parties. The lower court determined that while the claimant's free statements lacked confessional value, they could contribute to the judge's conviction alongside other evidence like a private writing and medical records, ultimately proving the relationship was societal rather than labor-based. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the appellate court did not err in its evaluation of evidence and that the claimant's arguments improperly sought a factual re-evaluation prohibited in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ.; Art. 115, 116, 117, 229, 420 cod. proc. civ.; Art. 2734 cod. civ.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or the weight given to free statements by the Court of Appeal, as such acts fall within the exclusive domain of the court of first instance and exceed the scope of admissible legal complaints.

Parole chiave

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subordinate employment relationship free statements confessional value factual evaluation review inadmissible appeal evidence weight assessment rapporto di lavoro gratificazione osservanza del segreto professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ.
Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 117 cod. proc. civ.
Art. 229 cod. proc. civ.
Art. 420 cod. proc. civ.
Art. 2734 cod. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
d.P.R. 115/2002
art. 360 cod.proc.civ
Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019
Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.
Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019
Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.
Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020
33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).
Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014
Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), sia in presenza di pronuncia c.d.
Cass. n. 6510 del 2004
Cass. n. 6510 del 2004, Cass.
Cass. n. 7002 del 2000
6510 del 2004, Cass. n. 7002 del 2000, Cass.
Cass. n. 15849 del 2001
7002 del 2000, Cass. n. 15849 del 2001; da ultimo, Cass.
Cass. n. 12712 del 2017
15849 del 2001; da ultimo, Cass. n. 12712 del 2017, Cass.26044 del 2023; Cass.
Cass. n. 26044 del 2023
Cass. n. 8066 del 2009
12712 del 2017, Cass.26044 del 2023; Cass. n. 8066 del 2009 ha, inoltre, rilevato che le suddette dichiarazioni, soprattutto se intervengono su circostanze che possono essere conosciute solo dalle parti possono arrivare a costituire anche l'unica fonte di convincimento).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18495-2022 proposto da: GRIFFO CARMELO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA GOTELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro NICOLINI GIACOMO, titolare della ditta individuale D.G.G.N. di NICOLINI GIACOMO, in persona dell'amministratore di sostegno avvocato LUCA DIANA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TATIANA OSTIENSI, GIANEMILIO GENOVESI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 68/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 261/2021;

Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N.18495/2022 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha escluso che tra Carmelo Griffo e Giacomo Nicolini fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’1.1.2018 al 16.11.2018 ed ha rigettato tutte le domande di pagamento di differenze retributive.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il quadro probatorio raccolto (in specie, le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero nel corso dell’udienza avanti al Tribunale, la scrittura privata sottoscritta tra le parti l’1.1.2018, la documentazione medica prodotta dal Nicolini a sostegno della propria limitata capacità di attendere ai propri interessi) non dimostrasse il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto; in particolare, la Corte territoriale ha precisato che, seppure prive di valore confessorio, le dichiarazioni rilasciate dal Griffo in sede di interrogatorio libero potevano concorrere a formare il convincimento del giudice unitamente alle altre prove acquisite, quali la scrittura privata dell’1.1.2018 e la documentazione medica: dal complesso di tali elementi, invero, poteva ritenersi provata la natura societaria del rapporto intercorso tra le parti, non assumendo valore determinante il nomen iuris dato alla scrittura privata ed emergendo l’assenza in capo al Nicolini di prerogative datoriali (ma, bensì, un controllo assiduo e penetrante da parte del Griffo in ordine all’operato del Nicolini).

3. Avverso tale sentenza il Griffo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. Il Nicolini ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 117, 229, 420 cod.proc.civ. e 2734 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto (al fine di utilizzare le dichiarazioni rilasciate dal Griffo in sede di interrogatorio libero) che sussistessero elementi sussidiari a supporto delle circostanze indicate dal Griffo stesso, nonostante la sussistenza di molteplici elementi probatori di segno manifestamente opposto, con particolare riguardo alla scrittura privata dell’1.1.2018 (erroneamente interpretata) ed al certificato medico (rilasciato da un medico di parte, ossia dello stesso Nicolini, e per di più connotato da evidenti e stravaganti osservazioni).

2. Il motivo è in parte inammissibile e per la parte residua infondato.

3. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).

3. La maggior parte delle censure sono inammissibili in quanto non individuano un errore di diritto ma, piuttosto, involgono apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza di un vincolo di subordinazione nella fattispecie concreta, valutazioni in quanto tali sottratte al sindacato di questa Corte; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censureche “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).

4. Invero, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio non consentita inquesta sede di legittimità, sia in considerazione del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame (che riduce al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione,cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), sia in presenza di pronuncia c.d. doppia conforme (art. 360, quarto comma, cod.proc.civ.).

5. Il motivo è, inoltre, infondato in quanto la Corte di appello si è conformata ai principi statuiti da tempo da questa Corte secondo cui le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero, sono prive di valore confessorio (in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia), ma possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità (cfr.

Cass. n. 6510 del 2004, Cass. n. 7002 del 2000, Cass. n. 15849 del 2001; da ultimo, Cass. n. 12712 del 2017, Cass.26044 del 2023; Cass. n. 8066 del 2009 ha, inoltre, rilevato che le suddette dichiarazioni, soprattutto se intervengono su circostanze che possono essere conosciute solo dalle parti possono arrivare a costituire anche l'unica fonte di convincimento). La Corte territoriale ha approfonditamente e comparativamente valutato ledichiarazioni rilasciate dal Griffo alla luce degli altri elementi probatori raccolti, esponendo un percorso argomentativo coerente e ragionevole.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Rigetta l’istanza di oscuramento dei dati proposta dal ricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel