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Ordinanza — n. 1689/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuit after conciliation agreement signed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1689/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit. Patrizia Alò, the appellant, had previously lost a labor dispute regarding salary classification against ANAS S.P.A. before the Rome Court of Appeal, but later signed a conciliation agreement and formally renounced her appeal. The court ruled that this mutual withdrawal satisfies the conditions for process extinction under civil procedure law, thereby ending the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw an appeal after conciliation, the process is extinguished without disposition on costs, and the appellant is exempt from the unified contribution fee.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal process extinction conciliation agreement unified contribution fee labor dispute civil procedure code costs allocation rivalutazione dei salari

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;6.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
d.lgs. n. 149 del 2022
380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33391-2019 proposto da: ALO' PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIOTTO 3/E, presso lo studio dell'avvocato CINZIA PIETROGRAZIA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2202/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 1592/2015; Oggetto Estinzione del processo per rinuncia R.G.N.33391/2019 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Patrizia Alò, confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di superiore inquadramento e condanna della società datoriale, Anas spa, al pagamento delle differenze retributive;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Patrizia Alò con un unico motivo. Anas spa ha resistito con controricorso;

3. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

4. Preliminarmente, deve darsi atto che, a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 26.10.2023, la ricorrente Patrizia Alò ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente;

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto