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Ordinanza — n. 1629/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim for damages due to lack of competitive selection procedure and good faith breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1629/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the plaintiffs' appeal against a lower court ruling that rejected their claim for damages. The plaintiffs argued that the employer illegally suspended a recruitment process, violating good faith obligations under Article 1337 of the Civil Code. The court found no legal basis for an employment obligation because the original selection procedure was not competitive or quasi-competitive, and the suspension was justified by legitimate economic reasons. Consequently, the court ruled that no illicit behavior caused the plaintiffs' damages and rejected the incidental claim regarding litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1337 c.c.; In the absence of a competitive or quasi-competitive selection procedure, the suspension of recruitment for economic reasons does not constitute a breach of good faith obligations, thereby precluding liability for damages.

Parole chiave

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good faith obligations recruitment procedure competitive selection damages liability public administration suspension of hiring litigation costs ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 1337 c.c.
d.l. n. 98/2011
legge n. 111/2011
d.p.r. n. 115 del 2002
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11165/2018
Cass. n. 19613/2017
Cass. n. 11329/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14656-2022 proposto da: CADEDDU SUSANNA, CAREDDA SIMONE, CECI DAVIDE, CIMINO CLAUDIA, CIMINO GABRIELLA, DI GIANFILIPPO FABRIZIO, DI GIANFILIPPO ROBERTO, FUSCO ANDREA, GALLO MAURIZIO, MARINI EROS, MORETTI TAMARA, PES PAOLO, SARACINI IVANO, SBARAGLIA ALESSIO, SBARAGLIA TAMARA, VACCA DANIELE, ZAMPATORI LUCA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARTAGINE 38, presso lo studio dell'avvocato ARTURO PRINCIPE, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro Oggetto RISARCIMENTO DANNI- AVVISO DI SELEZIONE – OBBLIGO DI ASSUNZIONE- INSUSSISTENZA R.G.N. 14656/2022 Cron.

Rep. Ud. 25/10/2023 CC AMA S.P.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 290, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO D'APONTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3692/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2021 R.G.N. 4805/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.Il Tribunale di Roma, adito (tra gli altri) dai ricorrenti in epigrafe, in accoglimento della loro domanda subordinata condannava AMA al pagamento della somma di € 3.419,79 ciascuno per viol azione degli obblighi di buona fede durante le trattative ex art . 1337 c.c., per avere la società illegittimamente sospeso la procedura di assunzione, avviata nel giugno 2011, per la stipula di un contratto di somministrazione tramite la società Manpower, in relazione all'annuncio di selezione per 250 operatori ecologici a tempo parziale a tempo determinato (dall’1/9/2011 al 31/3/2012), quale somma corrispondente alla metà delle retribuzioni perse (escludendo il diritto all'assunzione a tempo indeterminato oggetto della domanda principale);2.per quanto qui rileva, la Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sull'appello principale della società municipalizzata e su quello incidentale dei lavoratori, accoglieva l'appello della prima, affermando l’insussistenza nella fattispecie concreta di qualsivoglia obbligo assunzionale in capo ad essa; 3.per la cassazione della sentenza d’appello viene proposto ricorso, illustrato da memoria, sulla base di unico articolato motivo, concludendo in via principale per la decisione della causa nel merito con conferma di quanto deciso dal giudice di prime cure, riconoscendo il ristoro per culpa in contrahendo; in subordine, per l’annullamento del capo di sentenza relativo alle spese di giudizio, compensandole; 4.resiste la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.i ricorrenti deducono che l'avviso di selezione per operatori ecologici era impostato come una procedura concorsuale, di essere stati sottoposti a visita medica e di avere frequentato un breve corso , sicché il rifiuto di assumerli benché idonei (cioè di sottoscrivere il contratto di somministrazione in vista di una futura stabilizzazione come avvenuto in altri casi e tenuto conto del fabbisogno di operatori ecologici) realizzerebbe responsabilità precontrattuale; 2.il motivo di ricorso è inammissibile; 3.la responsabilità risarcitoria per culpa in contrahendo, prospettata dagli odierni ricorrenti , è configurabile quale violazione dell'obbligo exart. 1337 c.c. di comportamento secondo buona fede nello svolgimento dell'attività prodromica alla conclusione del contratto; nei precedenti citati da parte ricorrente (Cass. n. 1399/2009 e n. 6906/1983), tale responsabilità è stata ravvisata in casi di procedura concorsuale con approvazione di graduatoria o di avviamento al lavoro dall’ufficio di collocamento a seguito di richiesta numerica, assai differenti da quello in esame, nel quale la procedura si è fermata ad uno stadio ampiamente anteriore; inoltre, anche l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che la prov a de l nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva ritenuto sufficiente ai fini della prova di tale danno il mero superamento della soglia del 50% nel rapporto tra posti disponibili e partecipanti al concorso - Cass. n. 11165/2018); 4.ora, nel caso in esame i ricorrenti sottolineano di essere stati danneggiati comunque per il tempo impiegato per la partecipazione alla selezione,alla visita medica e al corso seguito (qualificabile come interesse negativo) , ma non fornisconoelementi tali da superare l’accertamento di merito alla base della statuizione di rigetto delle domande, ossia l’assenza, nella specie, di una procedura concorsuale o para-concorsuale idonea a fondare un obbligo di assunzione; 5.nel merito, infatti, è stato accertato che, tramite società esterna, AMA aveva inteso procedere, salva verifica del fabbisogno e senza giudizio comparativo tra gli aspiranti, alla formazione di una riserva di idonei per l'ipotesi in cui avesse necessità di assumere figure professionali corrispondenti a quelle selezionate, e che tale procedura era stata sospesa per legittime ragioni legate a scelte economiche e organizzative della proprietà controllante Roma Capitale (legge n. 111/2011, di conversione del d.l. n. 98/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, sulla limitazione delle spese per le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni e società partecipate); 6.in assenza di prova concorsuale e di graduatoria, ed in presenza di ragione lecita per la sospensione della procedura, non si configura dunque un comportamento illecito dell'odierna controricorrente in nesso di causa con il danno lamentato dai ricorrenti; 7.la domanda subordinatarelativa alle spese di giudizio non è ammissibile in questa sede; 8.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato della Corte di cassazione in materia di regolazione delle spese di lite nel merito è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lespese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell’ipotesi di socc ombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019), così come quello di escludere la compensazione e di applicare la regola generale della soccombenza 9.il ricorso deve pertanto, stante l’inammissibilità dei motivi dedotti, essere respinto, con regolazione secondo il regime della soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente come da dispositivo; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.