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Ordinanza — n. 1611/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional appeal, ruling the defendant timely raised the mandatory forum objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1611/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the jurisdictional appeal filed by Antonio Piemontese and Aldo Nardone against the Foggia Tribunal's transfer of a labor dispute to the ordinary court. The plaintiffs argued the defendant failed to timely raise the mandatory territorial objection under Article 166 of the Civil Procedure Code, while the defendant contended they properly raised the issue upon service of the answer. The court ruled that the defendant timely invoked the mandatory forum objection and was not required to list alternative forums, thereby validating the Foggia Tribunal's initial decision to decline jurisdiction in favor of Ravenna.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.; The defendant raising a mandatory territorial objection is not required to indicate alternative forums, and the court may grant additional time for the opposing party to respond to the objection under Art. 183.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory territorial objection forum selection labor dispute jurisdiction Civil Procedure Code timely objection alternative forums jurisdictional appeal conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.c.
Il convenuto ha, pertanto, sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile non appena è stato evocato in giudizio, in specie con la comparsa di risposta, nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
e, dunque, tempestivamente; il giudice, su richiesta delle parti e nel rispetto dei diritti di difesa della controparte, ha concesso termine (ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) per consentire agli originari ricorrenti lavoratori di valutare l’eccezione alla luce, non già dell’art.
Art. 19 c.p.c.
183 c.p.c., in quanto alla prima udienza, tenuta il 30.5.2022, nessun accenno è stato fatto al rispetto dell’art. 19 c.p.c.).
Art. 409 c.p.c.
Con ricorso tempestivamente notificato, Piemontese e Nardone rilevano che la causa riguarda i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod.
d.P.R. 115 del 2002
art. 409 c.p
Con ricorso tempestivamente notificato, Piemontese e Nardone rilevano che la causa riguarda i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
art. 183 c.p
e, dunque, tempestivamente; il giudice, su richiesta delle parti e nel rispetto dei diritti di difesa della controparte, ha concesso termine (ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) per consentire agli originari ricorrenti lavoratori di valutare l’eccezione alla luce, non già dell’art.
art. 19 c.p
183 c.p.c., in quanto alla prima udienza, tenuta il 30.5.2022, nessun accenno è stato fatto al rispetto dell’art. 19 c.p.c.).
art. 391 cod. proc. civ
Preliminarmente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31604 del 2021
Cass. n. 32731 del 2019
31604 del 2021; Cass. n. 32731 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 455-2023 proposto da: PIEMONTESE ANTONIO, NARDONE ALDO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIA GRAZIA LICCIARDELLO; -ricorrenti - contro BAMBINI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI N. 27, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO DALMONTE; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 22/11/2022 R.G.N. 5342/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH; Oggetto R.G.N.455/2023 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO CHE 1. Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Foggia, Antonio Piemontese ha proposto, in via principale, querela di falso nei confronti della società Bambini s.p.a., assumendo che i documenti e le prove orali utilizzati nel distinto(e già concluso in via definitiva) procedimento svolto avanti al giudice del lavoro (ed avente ad oggetto un’impugnazione di licenziamento) erano falsi e per tale ragione avevano determinato l’esito sfavorevole ai lavoratori.

2. Il Presidente del Tribunale – nonostante opposizione del Piemontese e della parte intervenuta in senso adesivo Aldo Nardone -ha disposto, sulla base delle tabelle vigenti concernenti il riparto degli affari nell’ambito dell’ufficio giudiziario adito, la trasmissione della causa dalla Sezione Lavoro alla Sezione ordinaria.

3. Con ordinanza adottata il 26.10.2022 il Tribunale accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società e declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Ravenna.

4. Con ricorso tempestivamente notificato, Piemontese e Nardone rilevano che la causa riguarda i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. (visto il collegamento con la causa precedentemente instaurata) e lamentano la decadenza dall’eccezione di incompetenza territoriale sia della società (in quanto non ha formulato l’eccezione avanti al giudice del lavoro, prima del mutamento del rito, bensì avanti al giudice ordinario e, comunque, tardivamente, ossia con comparsa del 3.5.2022, e in maniera incompleta, ossia indicando “il foro del convenuto, e quindi il Tribunale di Ravenna” senza individuare tutti i fori alternativi e concorrenti) nonché del giudice ordinario (che non ha rispettato i termini dettati dall’art. 183 c.p.c., in quanto alla prima udienza, tenuta il 30.5.2022, nessun accenno è stato fatto al rispetto dell’art. 19 c.p.c.).

5. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del regolamento di competenza.

6. Con nota (formulata il 13.11.2023 e) depositata in data 21.11.2023 Antonio Piemontese ha rinunciato al ricorso per regolamento. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ. nei confronti di Antonio Piemontese, perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., dal difensore munito di mandato speciale; non risultando dagli atti depositati né dalla ordinanza impugnata la qualità di interventore adesivo “dipendente” del ricorrente Aldo Nardone, la rinuncia formulata unicamente dal ricorrente Piemontese non può valerenei confronti del ricorrente Nardone, che neppure risulta aver formulato adesione a detta rinuncia (cfr. sul punto Cass. n. 6309 del 1994, Cass. n. 10252 del 1998).

2. Nel merito, con riguardo al ricorrente Nardone, debbono ritenersi condivisibili le conclusioni cui è giunto il Procuratore Generale alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui la competenza territoriale in materia di querela di falso proposta in via principale spetta al giudice individuato in base ai criteri di collegamento dettati dagli artt. 18 e 19 c.p.c. 2.1. Questa Corte ha anche recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 10361 del 2020) che la competenza a conoscere della querela di falso in via principale appartiene - inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del Pubblico Ministero (cfr. il combinato disposto degli artt. 28, 70 e 221 c.p.c.) - al giudice individuabile secondo il criterio, di cui all'art. 18 c.p.c., del foro generale delle persone fisiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta (Cass. n. 15093 del 2005) e dovendosi escludere -in mancanza di specifica disposizione normativa — che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito (Cass. n. 9713 del 2004). 2.2.

Vertendosi, nel caso di specie, pacificamente nell’ambito di un procedimento di querela di falso e non di «rapporti di lavoro subordinato privato» la trattazione della controversia è stata, dunque, correttamente affidata alle cure del giudice ordinario, risultando inapplicabili l’art. 409 cod.proc.civ. e le regole sulla competenza territoriale dettate dall’art. 413 cod.proc.civ.

3. L’eccezione di incompetenza territoriale è stata, inoltre, sollevata tempestivamente posto che – dalla stessa ricostruzione dei fatti processuali effettuata dai ricorrenti in questa sede –emerge che: il Presidente della Sezione lavoro ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Sezione ordinaria e il giudice assegnatario fissava (con decreto del 16.9.2021) udienza per la data del 20.1.2022 (onerando il ricorrente per la notifica a controparte); il giudice ordinario, alla prima udienza (del 20.1.2022) e in assenza della controparte, ha disposto la comunicazione alla società del ricorso introduttivo del giudizio e del verbale di prima udienza (del 20.1.2022, ove veniva fissataudienza per il successivo 30.5.2022); la società, venti giorni prima dell’udienza, ossia in data 3.5.2022, ha depositato comparsa di risposta, nella quale ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito; nel corso dell’udienza del 30.5.2022 il giudice (riservandosi sull’eccezione di incompetenza sollevata) ha concesso i termini per le memorie di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. (al fine di consentire ai lavoratori di controdedurre all’eccezione di incompetenza territoriale) e alla successiva udienza, del 24.10.2022, si è riservato di delibare sulle questioni preliminari; a scioglimento della riserva, il giudice ha declinato la propria competenza territoriale in favore del giudice di Ravenna. 3.1.

Il convenuto ha, pertanto, sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile non appena è stato evocato in giudizio, in specie con la comparsa di risposta, nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. e, dunque, tempestivamente; il giudice, su richiesta delle parti e nel rispetto dei diritti di difesa della controparte, ha concesso termine (ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) per consentire agli originari ricorrenti lavoratori di valutare l’eccezione alla luce, non già dell’art. 413 c.p.c., bensì degli artt.18 e 19 c.p.c., ed alla successiva udienza ha adottato il provvedimento declinatorio della competenza.

4. Questa Corte ha, altresì, affermato che il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione (incombendo, semmai, a chi si oppone al foro inderogabile, l’onere di indicare quali siano quelli concorrenti ed alternati a quello (Cass. n. 31604 del 2021; Cass. n. 32731 del 2019).

5. In applicazione dei principi innanzi esposti, il giudice territorialmente competente a statuire sulla controversia promossa dai lavoratori è il Tribunale di Ravenna, ove insiste la sede della società, e il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo a carico di entrambi i ricorrenti (in assenza, con riguardo al ricorrente Piemontese, dell’adesione alla rinuncia da parte della società, ex art. 391, quarto comma, cod.proc.civ.).

7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 esclusivamente nei confronti del ricorrente Aldo Nardone (condizioni non ricorrenti nei confronti del ricorrente Antonio Piemontese a fronte di una dichiarazione di estinzione);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di inammissibilità nei confronti di Antonio Piemontese. Rigetta il ricorso per regolamento di competenza promosso da Aldo Nardone. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente Aldo Nardone, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica