Italian court dismisses appeal against postal service, declaring case extinct due to valid settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal extinct following a valid settlement agreement reached in labor court. The parties had previously conciliated on the merits, and the court confirmed the waiver of further litigation under the Civil Procedure Code. Consequently, the higher court dismissed the appeal and ordered the compensation of litigation costs as agreed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When parties reach a valid settlement in labor court and formally waive further proceedings, the appellate judgment is extinguished by decree without substantive review of the original claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13906/2022R.G. proposto da: ROMANO ANGELA, rappresentatae difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Mara Parpaglioni, Sergio Vacirca e Daniele Biagini,con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia, -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentat a e difes a, congiuntamente e disgiuntamente, da gli avvocati Gaetano Granozzi e Gaetana Allegra , con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia - Controricorrent e - avverso la SENTENZA n. 1234/2021emessa da CORTE D'APPELLO di Palermo, pubblicata in data 25/11/2021 Preso atto del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 11/10/2023 e depositato in copia; ritenuto che la rinuncia in esso contenuta ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità debbano essere compensate, secondo quanto convenuto dalle parti nella conciliazione in sede sindacale;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma