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Decreto — n. 1481/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1481/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1481/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8497/2023 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO MARIO (CHBMRA43A02A991C) rappresentata e difes a dall'avvocato PROVENZANI ANTONIO (PRVNTN64M09G282W) -ricorrente- contro GIORDANO LEONARDO, elettivamente domiciliato in FAVARA VIA EMANUELA SETTI CARRARO, 4, presso lo studio dell’avvocato LIMBLICI GIUSEPPE (LMBGPP48T15D514H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.976/2022depositata il 17/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1481/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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spese di esecuzione adempimento prima del termine mancato versamento dell'anticipo spese autorizzazione all’esecuzione rispetto del termine controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8497/2023 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO MARIO (CHBMRA43A02A991C) rappresentata e difes a dall'avvocato PROVENZANI ANTONIO (PRVNTN64M09G282W) -ricorrente- contro GIORDANO LEONARDO, elettivamente domiciliato in FAVARA VIA EMANUELA SETTI CARRARO, 4, presso lo studio dell’avvocato LIMBLICI GIUSEPPE (LMBGPP48T15D514H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.976/2022depositata il 17/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.