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Ordinanza — n. 1479/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares cessation of dispute due to parties' agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1479/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased following a joint application by both parties. The appellant, a service management company, had appealed a labor court judgment ordering it to pay back wages to the employee, while the employee opposed the appeal. The court ruled that the parties' agreement to compensate each other's legal fees satisfied the requirement for ending the controversy under Article 92 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; When parties jointly request the cessation of the subject matter of the dispute with compensation of costs, the court must declare the controversy ended without ruling on the merits or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of dispute compensation of costs joint application Code of Civil Procedure labor dispute appeal dismissal party agreement contratto di lavoro in cascata

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
neppure sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 470-2020 proposto da: G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato ENRICO IVELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA; -ricorrente - contro MESSINA CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato LUCA CRIPPA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto Cessazione materia contendere R.G.N.470/2020 Cron.

Rep. Ud.05/12/2023 CC avverso la sentenza n. 2937/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 231/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSO CHE 1. con sentenza 17 settembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha accertato l’esistenza dal 2 luglio 2012 di un rapporto di lavoro subordinato tra Gestione Servizi Integrati (G.S.I.) s.r.l. e la lavoratrice indicata in epigrafe, con suo inquadramento nel livello 6S CCNL Turismo Pubblici Esercizi e orario di 33 ore settimanali e condannato la società al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande della lavoratrice;

2. con atto notificato il 17 dicembre 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;

3. nelle more del giudizio, i difensori delle parti hanno presentato il 15 maggio 2023 istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, come da allegata scrittura privata di transazione in data 16 ottobre 2023;CONSIDERATO CHE 1.sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo comma c.p.c.;

2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; n