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Decreto — n. 1420/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 1420/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Milan Tribunal's decree extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, SELTA s.p.a., had filed a counterclaim but did not act on the court's offer to settle the proceedings, while the respondent, Filippo Corsi, argued for the dismissal based on this procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction case definition proposal deemed withdrawal Cassation appeal litigation costs allocation tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20885/2021 R.G. proposto da: SELTA s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell’Avv. Carla Ferrari, giusta procura speciale separata allegata al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O Filippo Corsi, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Vallesi, giusta procura speciale separata allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Milano emesso in data 17.6.2021 e pubblicato in data 14.7.2021; _ _ _ * * * _ _ _ Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec