Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, S2I Italia S.r.l., did not act after the court communicated the proposal for case closure, while the respondent, Massimiliano Ciotali, did not oppose this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the litigation without addressing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. 6626/2023 proposto da: S2I ITALIA S.r.l. in liquidazione (P.IVA: 07315881008), in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Giardetti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro MASSIMILIANO CIOTOLI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avv. Letizia Ciuffarella con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3121/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA. * * * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese di lite, in presenza di intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso i