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Decreto — n. 1354/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 1354/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Naples Tribunal's judgment extinguished. The appellant, Costagliola Luigi, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the court's proposal constitutes a deemed withdrawal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline deemed renunciation extinction of proceedings Code of Civil Procedure diritto al gratuito patrocinio diritto alle prestazioni complementari accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ai sensi dell’art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ai sensi dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ai sensi dell’art.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ai sensi dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12035/2023 R.G. proposto da : COSTAGLIOLA LUIGI, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 73 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GUARINO GIOVANNI (GRNGNN53P24F839N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.6259/2022 depositata il 30/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ai sensi dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così