Court dismisses appeal for lack of interest despite irregular waiver, ruling it inadmissible and awarding costs to the municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest, despite the plaintiff's counsel attempting to waive the proceedings. Although the waiver was not formally executed with the required dual signature of the client and lawyer, the court found the act significant enough to demonstrate the loss of interest. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to pay the legal costs incurred by the municipality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: An irregular waiver of an appeal, while not strictly formal, renders the proceeding inadmissible if it clearly demonstrates the loss of interest, but the specific sanction for dilatory appeals does not apply to this type of subsequent lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15514/2018proposto da: COMUNE DI SOLBIATE OLONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 57, presso lo studio dell’avv. A ntonio S alvia , che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. A ntonino D ella Sciucca -ricorrente - contro LASTRAIOLI Marina, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicat i indirizz i PEC de gli avv. Ferdinando Perone, Paolo Peruccoe Andrea Bordone, che la rappresentano e difendono -controricorrente - avverso la sentenza n. 1853/2017della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2017;
Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego. Rinunciaal ricorso. Sopravvenuta carenza di interesse. R.G.N.15514/2018 Cron. Rep. Ud.9/11/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/11/2023 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI ; rilevato il difensor e de l ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio , attribuita anche al Sindaco del Comune di Solbiate Olona, ma del quale, peraltro, nell’atto non compare la sottoscrizione, né analogica, né digitale; rilevato che la controparte, che si era già precedentemente difesa con controricorso, ha depositato istanza per la rifusione delle spese legali, con distrazione in favore dei difensori; ritenuto che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, sollecitata dal difensore d el ricorrent e , perché la rinuncia non è stata redatta nelle forme richieste dall’art.390 c.p.c.; rilevato, infatti, chela disposizione citata, in tutte le versioni succedutesi neltempo, prevede, al comma 2, che la rinuncia al ricorso percassazione «deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dalsuo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandatospeciale a tale effetto»; rilevato che, nella specie, al difensore del ricorrente non è stato espressamente conferito il potere di rinunciare al ricorso con la procura speciale rilasciata in calce ricorso medesimo; ritenuto, tuttavia, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, che la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina quindi l’inammissibilità sopravvenuta (Cass. n n . 17562/2020; 28524/2018; 27868/2018; 26840/2018;
Cass. S.U. n. 3876/2010);ritenuto, per quanto riguarda le spese di lite, che non si ravvisano –né parte ricorrente ha indicato in alcun modo – ragioni specifiche che ne giustifichino la compensazione, dovendo, quindi, essere poste a carico della parte che ha, seppur irritualmente, rinunciato al ricorso ( Cass. n. 9474/2020); dato atto, infine, che, non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 1 3, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria delgravame, ma non per quella derivata dalla sopravvenutacarenza di interesse (cfr.
Cass. n. 17562/2020 che richiama,fra le tante, Cass.nn. 16305/2016, 18528/2016, 3288/2018, 31732/2018 , 14782/2018);
P.Q.M.
la Corte inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessee condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.200, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e access