Cassation appeal dismissed due to 40-day inactivity, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the INPS failed to request a ruling within 40 days of the proposed settlement. The material facts show that after the appellate court's judgment, the appellant remained silent for the statutory period while the respondents sought to close the case. The court ruled that this inactivity constituted a formal renunciation of the appeal, thereby terminating the proceedings and ordering mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of a party to request a decision on a proposed settlement within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19598/2021 R.G. proposto da : INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO e PAOLA MASSAFRA -ricorrente- contro MANCINI PIETRO PAOLO, FERRETTI MARCELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO, 99 SC. A 3° PIANO, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARIENI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TALLADIRA -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.203/2021 depositata il 22/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che devono essere integralmente compensate così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento Così deciso in Roma,il 10/01/2024 Il Con