Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The respondent argued for a ruling on the merits, while the opposing party contended that the silence constituted a formal waiver. The court ruled that the statutory deadline for requesting a decision had lapsed, legally terminating the case and ordering cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20528/2020 R.G. proposto da : AZIENDA USL 4 DI TERAMO,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO che larappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DI GIANDOMENICO -ricorrente-controricorrente incidentale- contro MARCONE VINCENZO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO CROCETTA e MARCO CAMARDA -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.98/2020 depositata il 06/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che compensate fra le parti in ragione dell’infondatezza di entrambi i ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 10/01/20