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Decreto — n. 1274/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1274/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1274/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16315/2018 R.G. proposto da : DE LUCA FRANCO SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIERMARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO BELLAVISTA -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1170/2017 depositata il 21/11/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1274/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate giacché le pronunce di questa Corte sono intervenute sulla complessa questione qui controversa in epoca successiva alla notifica del ricorso.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario motivazione del mutamento giurisprudenza modificazione delle conclusioni rettificazione della decisione indennità di patrocinio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16315/2018 R.G. proposto da : DE LUCA FRANCO SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIERMARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO BELLAVISTA -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1170/2017 depositata il 21/11/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate giacché le pronunce di questa Corte sono intervenute sulla complessa questione qui controversa in epoca successiva alla notifica del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 10/01/20