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Decreto — n. 1272/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1272/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1272/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8256/2018 R.G. proposto da : MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro CAROVILLANO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SGUEGLIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO SGUEGLIA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4623/2017 depositata il 25/10/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1272/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena adeguamento della pena complessità della procedura principio di celerità ammende per infrazione procedurale circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8256/2018 R.G. proposto da : MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro CAROVILLANO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SGUEGLIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO SGUEGLIA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4623/2017 depositata il 25/10/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv.

Ugo Sgueglia che ha reso nel ricorso la prescritta dichiarazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Ugo Sgueglia, difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 10/01