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Decreto — n. 1252/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1252/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1252/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4870/2023 R.G. proposto da: MARCELLA INGALA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Orazio Papale con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro FRANCESCO DI BENEDETTO, -intimato- avverso la SENTENZA n. 1402/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di CATANIA* * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che nulla va disposto sulle spese processuali in assenza del controricorrente.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1252/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 4870/2023 R.G. proposto da: MARCELLA INGALA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Orazio Papale con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro FRANCESCO DI BENEDETTO, -intimato- avverso la SENTENZA n. 1402/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di CATANIA* * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che nulla va disposto sulle spese processuali in assenza del controricorrente.

Parole chiave

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ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori adempimento inesatto prestazioni edilizie aggiudicazione d'appalto edile contratto di fornitura di un'opera responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
1402/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di CATANIA* * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4870/2023 R.G. proposto da: MARCELLA INGALA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Orazio Papale con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro FRANCESCO DI BENEDETTO, -intimato- avverso la SENTENZA n. 1402/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di CATANIA* * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che nulla va disposto sulle spese processuali in assenza del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in Roma, l