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Ordinanza — n. 1237/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal claiming factual error regarding appellate timeliness. The court ruled the alleged mistake was a contested issue, not a mere clerical error. Consequently, the request for revocation under Article 395(4) of the CPC is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1237/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Constantino Germana inadmissible. Germana argued a factual error existed regarding the date the Region of Sicily learned of the first-instance judgment, which he claimed rendered the appeal untimely. The court determined that the alleged error concerned a disputed factual point that was actively debated in the proceedings, thereby falling outside the scope of Article 395(4) of the Civil Procedure Code which covers only non-controversial clerical mistakes.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; A revocation appeal based on a factual error is inadmissible if the error concerns a point of fact that was the subject of a controversy and active debate between the parties during the trial.

Parole chiave

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revocation appeal factual error contested issue Civil Procedure Code appellate timeliness clerical mistake inadmissible request notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, n. 4 c.p.c.
COSTANTINO GERMANA’ chiede revocarsi per errore di fatto ex art. 395, n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 35577/2021
fra le tante Cass. n. 35577/2021; Cass.
Cass. n. 26643/2018
35577/2021; Cass. n. 26643/2018; Cass.
Cass. n. 10633/2017
26643/2018; Cass. n. 10633/2017).
Cass. n. 16439/2021
5 di 6 della decisione(Cass. n. 16439/2021; Cass.
Cass. n. 3190/2006
Cass. n. 27622/2018
fra le tante Cass. n. 27622/2018);
Cass. n. 27424/2020
Il profilo che il ricorrente deduce essere stato caratterizzato da un errore di fatto, quindi, ha costituito specificamente punto controverso oggetto della decisione di questa Corte – ferma restando l’ astratta applicabilità alla fattispecie del principio affermato da Cass. n. 27424/2020e Cass.
Cass. n. 15415/2017
27424/2020e Cass. n. 15415/2017 – ed esula, pertanto , dall’ambito di applicazione dell’art.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
6 di 6 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11804/2023R.G. proposto da: COSTANTINO GERMANA', domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FARACI –ricorrente – contro REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMANDO -CORPO FORESTALE –intimata – avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 34359/2022, depositata il 22/11/2022. Oggetto: Revocazione R.G.N. 11804/2023 Ud. 07/12/2023CC Sez. S4 -R.G. 11804/2023 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/12/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. COSTANTINO GERMANA’ chiede revocarsi per errore di fatto ex art. 395, n. 4), c.p.c. l’ordinanza di questa Corte n. 34359/2022, con la quale è stato respinto il ricorso del medesimo COSTANTINO GERMANA’ avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 91/2020 del 12 febbraio 2020.

2. In sintesi, COSTANTINO GERMANA’ ha convenuto, innanzi il Tribunale di Patti, la REGIONE SICILIA –ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE, ottenendo la condanna in contumacia di quest’ultima alla corresponsione della somma di € 69.624,33. La decisione di prime cure è stata annullata con rinvio al primo giudice ad opera della già citata sentenza della Corte d’appello di Messina n. 91/2020 del 12 febbraio 2020, avendo la Corte territoriale rilevato che l’atto introduttivo del giudizio di prime cure era stato notificato erroneamente presso l’Avvocatura Distrettuale di Palermo, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale di Messina.

Proposto ricorso innanzi a questa Corte da parte di COSTANTINO GERMANA’ – il quale deduceva la tardività e conseguente inammissibilità dell’appello proposto da REGIONE SICILIA – ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE, in quanto depositato solo in data 14 maggio2019 a fronte di una notifica della sentenza di prime cure notificata in data 15-16 maggio 2018 – la già menzionata ordinanza n. 34359/2022 ha disatteso il gravame rilevando che il ricorrente non aveva documentato di aver notificato la sentenza di primo grado alla REGIONE SICILIA – ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE nella data da esso indicata, risultando invece che la rituale Sez.

S4 -R.G. 11804/2023 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 3 di 6 conoscenza di tale decisione da parte del medesimo Assessorato si era integrata solo in data 14 novembre 2018, allorquando era stato trasmesso dall’Avvocatura Distrettuale l’atto di precetto notificato da COSTANTINO GERMANA’ in data 6 novembre 2018.

3. COSTANTINO GERMANA’ propone ora ricorso per la revocazione della decisione di questa Corte. È rimasta intimat a REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMANDO -CORPO FORESTALE.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente viene a dedurre l’esistenza di un errore di fatto nella decisione di questa Corte evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto nella motivazione dell’ordinanza impugnata, egli, a seguito della proposizione del ricorso di legittimità, aveva regolarmente prodotto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti con la relativa relata di notifica e l’avviso di ricevimento della raccomandata a/r inviata alla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE – COMANDO CORPO FOR ESTALE in data 9 maggio 2018, ricevuta dal destinatario in data 15 maggio 2018. Deduce, quindi, che la decisione di questa Corte sarebbe stata assunta sull’erroneo postulato dell’assenza di un documento che invece era presente in atti, argomentando, conseguentemente, che la valutazione di tale documento avrebbe dovuto –e dovrebbe in questa sede –evidenziare la fondatezza dell’originario ricorso e la cassazione della decisione della Corte d’appello di Messina n. 91/2020.

2. Il ricorso è inammissibile. Sez. S4 -R.G. 11804/2023 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 4 di 6 2.1. Questa Corte ha reiteratamente chiarito (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 21324 del 2022) che l'errore rilevante ex art. 395,n. 4 ), c.p.c. consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che:

a) l'errore non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa;

b) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ernneneutiche;

c) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 35577/2021; Cass. n. 26643/2018; Cass. n. 10633/2017). 2.2. Le richiamate condizioni non ricorr ono nella fattispecie, giacché, in primo luogo, nel preteso errore - riguardante un aspetto che aveva costituito materia del dibattito processuale- sarebbe al più incorsa la Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha ritenuto tempestivo l’atto di appello sulla scorta della considerazione che l’Amministrazione appellante, contumace in primo grado, aveva dimostrato di avere avuto conoscenza del processo solo in data 14 novembre 2018e non in precedenza. 2.3.

Risulta altresì carente l’ulteriore presupposto, costituito dal fatto che l'errore non abbia riguardato un punto controverso oggetto Sez. S4 -R.G. 11804/2023 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 5 di 6 della decisione(Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 3190/2006), ed un fatto in relazione al quale non siano emerse posizioni contrapposte delle parti che avevano dato luogo ad una discussione in corso di causa, perché in tal caso la pronuncia del giudice, che si asserisce erronea, non può essere ritenuta conseguenza di mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa (cfr. fra le tante Cass. n. 27622/2018);

Nella specie – ed è lo stesso ricorrente a sottolinearlo – il ricorso all’origine della decisione qui impugnata veniva ad imperniarsi esattamente ed esclusivamente sull’individuazione del momento in cui REGIONE SICILIANA aveva avuto cognizione della decisione di prime cure e sul conseguente profilo della tempestività o meno dell’appello proposto dallaREGIONE SICILIANA avverso la decisione di prime cure. Il profilo che il ricorrente deduce essere stato caratterizzato da un errore di fatto, quindi, ha costituito specificamente punto controverso oggetto della decisione di questa Corte – ferma restando l’ astratta applicabilità alla fattispecie del principio affermato da Cass. n. 27424/2020e Cass. n. 15415/2017 – ed esula, pertanto , dall’ambito di applicazione dell’art. 395, n. 4), c.p.c.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S4 -R.G. 11804/2023 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 6 di 6 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il