Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1230/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows students' claim that medical fellowship grants were blocked from triennial salary increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1230/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione overturned the Milan Court of Appeal's decision regarding the freezing of medical fellowship grants. The students argued that statutory blocks preventing indexation updates also applied to triennial salary adjustments for medical staff, which should have been included in the grant calculations. The court agreed, ruling that the legislative intent to freeze these specific financial updates extended to the triennial re-determination of base salaries, thereby invalidating the lower court's contrary interpretation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 33 L. 549/1995; Art. 6 comma 1 D.Lgs. 257/1991: The legislative block on indexation updates applies to the triennial re-determination of base salaries for medical personnel, preventing the corresponding increase in university fellowship grants for specialist trainees.

Parole chiave

Generato dall'IA
medical fellowship grants indexation block triennial salary increase university stipends statutory freezing specialist training fiscal law interpretation soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 33 L. 549/1995
29345/2008; Cass. 18670/2016, 12625/2015, 11565/2011; Ord.
Art. 6 comma 1 D.Lgs. 257/1991
384, ha stabilito che le suddette disposizioni devono essere interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per l'anno 1992, siano comprese le borse di studio di cui all' art. 6 del D.
Art. 32 comma 12 L. 449/1997
257/1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della L.
Art. 36 comma 1 L. 289/2003
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, n.
art. 1335 c.c
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 35623/2022 — snciv
Italian Court dismisses medical students' claim for inflation adjustment to training stipends due to legislative exclusion.
Ordinanza — n. 15411/2024 — snciv
Italian Court dismisses appeal claiming EU law mandated higher medical residency stipends for past students.
Sentenza — n. 20006/2024 — snciv
Court dismisses medical students' claim for scholarship increases due to legislative blocking of triennial adjustments.
Ordinanza — n. 10023/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses medical doctors' appeal regarding blocked salary inflation adjustments. The court rejects the claim as inadmissible due to manifest unfoundedness and abuse of process. The decision upholds the established legal orientation that the salary norms are constitutional and EU-compliant. The court orders the plaintiffs to pay litigation costs and a fine for procedural misconduct. The ruling confirms that no remittal to the Court of Justice is necessary given the consolidated case law. The court emphasizes the principle of reasonable duration of proceedings and the dissuasive nature of sanctions for dilatory actions. The judgment reinforces the stability of administrative salary regulations for specialized medical personnel. The court finds the plaintiffs' arguments incompatible with existing constitutional and European law interpretations. The decision serves as a warning against frivolous appeals in administrative litigation. The court concludes that the procedural conduct warrants a monetary penalty under civil procedure code. The final order declares the appeal inadmissible and imposes financial sanctions on the losing parties.
Ordinanza — n. 29512/2024 — snciv
Supreme Court dismisses doctors' claim for back pay due to inflation and triennial adjustments blocked by legislative acts.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16559/2018R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, in persona del Rettore pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12 Oggetto:

Medici specializzandi –Borse di studio –Blocco ex art. 1, comma 33, L. n. 549/1995 -Applicabilità R.G.N. 16559/2018 Ud. 07/12/2023CC Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 2 di 13 –ricorrenti – contro ELISA MARAFFINI, PAOLA GHERARDI, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato MARIA PIA TARASO –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2005/2017, depositata il 20/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/12/2023dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2005/2017 del 20 novembre 2017, la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione delle appellate ELISA MARAFFINI e PAOLA GHERARDI, ha respinto il gravame proposto congiuntamente da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO ECONOMIA E FINANZE; UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 86/2014, la quale, a propria volta, aveva accolto la domanda subordinata delle medesimeELISA MARAFFINI e PAOLA GHERARDI, accertando il diritto delle medesime alla rideterminazione della borsa di studio in conseguenza degli incrementi contrattuali per il personale medico dipendente dal SSN.

2. Per quello che in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Milano, disattesi i motivi di gravame riferiti all’incompetenza ratione materiae e territoriale ed al difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e dell’Università, nel merito, ha, da un lato affermato la Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 3 di 13 riconducibilità delle borse di studio universitarie tra gli “emolumenti di qualsiasi genere” interessati dal blocco temporaneo delle indicizzazioni di cui all’art. 1, comma 33, L. n. 549/1995 ma, dall’altro lato, ha concluso che detta remunerazione non poteva ritenersi bloccata in relazione agli incrementi contrattuali derivanti da accordi sindacali per il periodo successivo al 31 dicembre 1993.

La Corte territoriale, poi, ha disatteso il motivo di gravame che veniva a riproporre l’eccezione di prescrizione, affermando che il corrispettivo contrattuale, seppure apparentemente periodico, consiste in realtà in una prestazione unitaria erogata in modo frazionato ed è pertanto soggetto a prescrizione decennale, la quale doveva ritenersi essere stata interrotta, nel caso concreto , dalla presentazione di domanda di tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65 e 66 D. Lgs. n. 165/2001.

3. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Milano ricorrono ora PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO ECONOMIA E FINANZE; UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA. Resistono con controricorso ELISA MARAFFINI e PAOLA GHERARDI.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 11, Preleggi; 6, D. Lgs. n. 257/1991; 37, 39, 41, 46, D. Lgs. n. 368/1999; 1, comma 300, L. 266/2005; 234, 249 Trattato CEE; 13 Dir. CE 82/76; 1, Dir. UE 93/16; 7, D.L. n. 384/1992; 3, comma 36, L. n. 537/1993; Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 4 di 13 1, comma 33, L. 549/1995; 32, comma 12, L. 449/1997; 22, L. n. 488/1999; 36, L. n. 289/2002. Il ricorso, previa ricostruzione del quadro normativo nazionale ed eurounitario, contesta, in primo luogo, la possibilità di inquadrare l’attività dei medici specializzandi nell’ambito di un contratto di formazione e lavoro, ed ancor meno, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, negando la possibilità di ravvisare una relazione sinallagmatica tra la partecipazione dei medici specializzandi alle attività delle strutture presso le quali si effettua la specializzazione, da un lato, e gli emolumenti dovuti ai medesimi specializzando in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno per la loro formazione, dall’altro.

I ricorrenti, poi, contestano la possibilità di procedere ad una applicazione retroattiva del D. Lgs. n. 368/1999 al periodo antecedente al 2006, rimarcando che le previsioni del medesimo D. Lgs. n. 368/1999 sono prive di immediato contenuto precettivo, necessitando di una integrazione mediante normazione secondaria, la cui assenza non potrebbe essere surrogata in via di intervento giurisdizionale.

2. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle controricorrenti. Il controricorso, infatti, viene a dedurre che il messaggio PEC,con il quale, in data 21 maggio 2018, Avvocatura dello Stato avrebbe notificato il ricorso per cassazione, sarebbe stato in realtà privo dell’allegato, e cioè proprio del ricorso. Da ciò le controricorrenti deducono la nullità assoluta –o addirittura inesistenza –della notificazione e, appunto l’inammissibilità del ricorso. L’eccezione è da ritenersi infondata.

Occorre rammentare che, in tema di notifica a mezzo PEC, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi reiteratamente, affermando che: Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 5 di 13 − i n tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente(Cass.

Sez. U - Sentenza n. 22438 del 24/09/2018) − i n caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse(Cass.

Sez. 2 - Sentenza n. 15001 del 28/05/2021) − i n tema di notificazione al difensore mediante invio dell ’ atto tramite PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario,si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 6 di 13 dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass.

Sez. 3 -Sentenza n. 25819 del 31/10/2017) − i n caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20039 del 24/09/2020). Richiamati tali principi –ed osservato, ulteriormente, che l’assenza degli allegati avrebbe comunque determinato, in ipotesi, la sola nullità della notificazione, e non la sua inesistenza (cfr.

Cass. Sez. L - Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023), con conseguente assegnazione di un termine per la sua rinnovazione (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 2961 del 08/02/2021) - si deve rilevare che nella specie le contestazioni mosse dalle controricorrenti risultano del tutto inadatte a condurre all’affermazione dell’esistenza di un vizio della notificazione. Invero, a fronte della produzione, da parte di Avvocatura dello Stato, di una formale attestazione di conformità , con la quale viene dichiarato che le copie analogiche depositate in fascicolo sono conformi alla PEC del 21 maggio 2018 ed agli allegati di quest’ultima, le controricorrenti si sono limitate a produrre (All.

1) una mera “stampata” del messaggio PEC delle ricorrenti - dalla quale dovrebbe evincersi l’assenza di allegatial messaggi medesimo - senza tuttavia provvedere neppure ad apporre su tale documentazione la rituale attestazione di conformità. Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 7 di 13 Orbene, se pur è vero che le contestazioni delle controricorrenti non necessitavano di essere veicolate tramite querela di falso, è tuttavia vero che una concreta contestazione della ritualità della notifica del ricorso avrebbe dovuto transitare attraverso il disconoscimento, ex art. 23, comma 2, D.

Lgs. n. 82/2005, del la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica autenticata dalle ricorrenti, nonché dall’ulteriore allegazione di elementi concreti idonei a corroborare la tesi della irritualità della notificazioneo comunque a fondare l’esigenza di ulteriori verifiche. Tale non può essereritenuta, in alcun modo, una mera “stampata” addirittura priva dell’attestazione di conformità, e come tale priva dell’attitudine ad attribuire al documento medesimo il livello minimo indispensabile di attendibilità e, di riflesso, un minimo valore probatorio anche solo iniziale, dovendosi quindi concludere che le contestazioni delle controricorrenti presentano carattere apodittico ed anodino, del tutto insufficiente a superare la presunzione di regolarità della notificazione, affermata da questa Corte nei precedenti poc’anzi richiamati.

Da ciò consegue che il ricorso può essere esaminato, dando atto del fatto che le controricorrenti non hanno svolto difese nel merito dell’impugnazione medesima.

3. Il ricorso è fondato. Giova rammentare, in primo luogo, che questa Corte ha chiarito che l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 8 di 13 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., tra le altre, Cass.

Sez. L -Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021). Svolta tale premessa, si deve rammentare che il tema sollevato dal motivo di ricorso è stato reiteratamente affrontato da questa Corte, chiarendo che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 257/1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della L. n. 449/1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della L. n. 289/2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6. (Cass.

Sez. L -Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017; Cass. Sez. L - Sentenza n. 4449 del 23/02/2018; Cass. Sez. L -Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021 ) . In particolare, questa Corte, con la decisione Cass. Sez. L - Sentenza n. 4449 del 23/02/2018 ha operato una ricostruzione organica del quadro normativo, chiarendo che: − il D.L. 19 settembre 1992, n. 384 ("Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscal), convertito con modificazioni con L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto all'art. 7, comma 5, che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n . 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione Sez.

S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 9 di 13 alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992". − detto blocco dell ’ indicizzazione è stato confermato: per il triennio 1994-1996 dall'art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537; per il triennio 1997-1999 dall'art. 1,commi 66 e 67,L. 23 dicembre 1996, n. 662; per il triennio 2000- 2002 dall'art. 22, L. 23 dicembre 1999, n. 488; per il triennio 2003- 2005 dall'art. 36, L. 27 dicembre 2002, n. 289; per il triennio 2006-2008 dall'art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 2005 n. 266;

− i l regime di blocco della indicizzazione ha riguardato anche le borse di studio dei medici specializzandi, in quanto l’art. 1, comma 33 , L. 2 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), interpretando autenticamente le disposizioni di cui all’art. 7, commi 5 e 6, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, ha stabilito che le suddette disposizioni devono essere interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per l'anno 1992, siano comprese le borse di studio di cui all' art. 6 del D.

Lgs. 8 agosto 1991 n. 257. 49; − i n base alla disposizione contenuta nell' art. 22 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000), la disposizione così interpretata continua ad applicarsi anche nel triennio 2000 –2002 ed il divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazione delle borse di studio dei medici specializzandi è stato successivamente confermato dall' art. 36 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), che ha stabilito –al comma 1 -che "Le disposizioni dell'articolo Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 10 di 13 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (…) contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 (…)";

− l 'inequivoco dato letterale delle disposizioni di legge sin qui richiamate “consente di affermare che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2003-2005, come più volte affermato da questa Corte (Cass. SS.UU. 29345/2008; Cass. 18670/2016, 12625/2015, 11565/2011; Ord. 19792/2017, 19449/2017, 18670/2017)”, con decisioni nelle quali è stato osservato che il blocco degli incrementi della borsa di studio dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 432/1997), che ha deciso la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995. 53;

− in relazione alla r ideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo p revisto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 11 di 13 dipendente del SSN (art. 6,comma 1, D. Lgs. n. 257 / 1991) , l' art. 32, c omma 12 della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha disposto: "A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998- 2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991”, con previsione che evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all'intero corpusnormativo contenuto nell'art. 6, comma 1, del D.

Lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, come desumibile dalla circostanza che l'intera quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell'importo pari a 315 miliardi di lire;

− il blocco dell'incremento annuale e della rideterminazione delle borse di studio previsto dal citato art. 32, comma 12, della L. n. 449 del 1997 è stato confermato dall'art. 36, comma 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), la quale -dopo avere stabilito che le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagina nr. 12 di 13 come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 - stabilisce che fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'art. 37 del D.

Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, l'ammontare delle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialisticaa carico del Fondo sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; − in conclusione, si deve ritener e che a partire dal 1998 e sino al 2005 le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all'incremento triennale previsto dall'art. 6, comma 1,del D. Lgs. n. 257 del 1991.

A tali principi la Corte d’appello di Milano non si è adeguata, nel momento in cui ha ritenuto che il blocco della rivalutazione delle borse di studio per i medici specializzandi non operasse in relazione alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionalein epoca successiva al 31 dicembre 1993.

4. Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, Sez. S4 -R.G. 16559/2018 – CC 07/12/2023 - Pagi