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Decreto — n. 1185/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 1185/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the Foundation failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The Foundation argued for the appeal's continuation, but the opposing party, SFirro Michele, did not contest the procedural default. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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settlement offer statutory period extinction of proceedings renunciation of appeal costs allocation Civil Procedure Code procedural default spese di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
* * * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
* * * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3023/2022 R.G. proposto da: FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA” I.R.C.C.S., Opera da Padre Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Lozupone con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro SFIRRO Michele, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierluigi Costa con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 1908/2021 della Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, pubblicata in data 2.11.2021, notificata il 13.1.2022. * * * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della dichiarazione del valore della causa contenuta in ricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co