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Ordinanza — n. 1165/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior ruling to order attorney fee deduction for the court-appointed defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1165/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. The original 2022 ruling rejected Poste Italiane's appeal but omitted the specific instruction to deduct attorney fees for the court-appointed defense lawyer, Giuseppe Flammia. The court decided to correct this omission because the prior judgment's reasoning explicitly requested such a deduction, and the procedural nature of material error correction does not allow for a determination of victory or defeat. Consequently, the order was amended to mandate the deduction of fees for the defense counsel.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The court may correct a prior ruling if a material error exists where the reasoning requested a specific outcome that was omitted from the operative part, such as ordering the deduction of fees for a court-appointed defense lawyer, without assigning victory or defeat to the parties.

Parole chiave

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material error correction court appointed defense lawyer litigation costs deduction Corte di Cassazione omission in operative part antistatario fees procedural remedy spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
3 6 206 del 2022 non ha provveduto sulla richiesta di distrazione e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bis c.p.c. (v.
Art. 380-bis c.p.c.
l'istanza di correzione dell’errore materiale è fondata, atteso che nelle conclusioni rassegnate nell’originario controricorso nel giudizio di cassazione e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
l'istanza di correzione dell’errore materiale è fondata, atteso che nelle conclusioni rassegnate nell’originario controricorso nel giudizio di cassazione e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
3 6 206 del 2022 non ha provveduto sulla richiesta di distrazione e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 31033 del 2019
Cass. S.U. n. 31033 del 2019; v.
Cass. S.U. n. 4353 del 2023
anche Cass. S.U. n. 4353 del 2023; Cass.
Cass. n. 15302 del 2023
4353 del 2023; Cass. n. 15302 del 2023);
Cass. n. 12184 del 2020
Cass. n. 12184 del 2020; n.
Cass. n. 14 del 2016
Cass. n. 21213 del 2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11686-2019 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'avvocato DORA DE ROSE DELL' AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO; - ricorrente - contro FACCHINELLI PATRICK, FARNESE SIMONE, GHIOTTO NICOLA, ORTESCHI FRANCO, TAMIAZZO GIORDANO, VERONESE DAVIDE, RAMPAZZO LUIGINO, tutti Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N. 11686/2019 Cron.

Rep. Ud. 09/11/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CELLULOSA 42, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO TASSIELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVIA VETTORI; - controricorrenti - nonchè contro CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO UGO BARTOLOMEI 5, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FLAMMIA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 36206/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 11686/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che:

1. l'avv. G IUSEPPE FLAMMIA , difensore del CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE nel giudizio in contraddittorio con Poste Italiane, da un a p a rte, e con i lavoratori indicati in epigrafe, dall’altra, conclusosi con ordinanza n. 36 206 del 2022, con cui questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Poste Italiane e condannato la stess a al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;

2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3. il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alla società, come disposto con ordinanza di questa Corte del 16/5/2023 . Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Considerato che:

4. l'istanza di correzione dell’errore materiale è fondata, atteso che nelle conclusioni rassegnate nell’originario controricorso nel giudizio di cassazione e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. (depositata in allegato) era stato chiesto che le spese processuali fossero distratte in favore del procuratore antistatario ;

5. l’ordinanza di questa Corte n. 3 6 206 del 2022 non ha provveduto sulla richiesta di distrazione e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bis c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 31033 del 2019; v. anche Cass. S.U. n. 4353 del 2023; Cass. n. 15302 del 2023);

6. deve quindi disporsi la correzione della sentenza Cass. n. 3 6 206 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario GIUSEPPE FLAMMIA»;

8. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184 del 2020; n. 14 del 2016; n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 36 206 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. GIUSEPPE FLAMMIA».Manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale d